STUDIO LEGALE FANELLI

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Novità legislative e informazioni utili:

Ultime novità inserite il: 3 gennaio 2012 

ARCHIVIO


-  dicembre 2011 -

Decreto "milleproroghe" 2011/2012

Come ormai ogni anno, è  stato approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011, il decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011 (c.d. decreto "milleproroghe"), che stabilisce il differimento di diversi termini, negli ambiti più svariati (dalle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alle verifiche sismiche, dalla politica estera alla sanità, dagli ammortizzatori sociali alle partite IVA inattive, ecc; si segnala, tra l'altro, la nuova proroga al 31 dicembre 2012, della sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita locazione a favore degli inquilini rientranti in categorie deboli, disposta dall'art. 29, comma 16°).


dicembre 2011 -

  Decreto-legge su crisi da sovraindebitamento e processo civile

Con il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante “disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n. 297 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Governo ha dettato nuove norme finalizzate ad "assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile".

In particolare, il decreto, in vigore dal 23 dicembre 2011 ed ora in attesa di conversione:

1) nella sua prima parte (capo I, artt. 1-11), introduce uno strumento finalizzato alla risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento di consumatori e imprenditori non fallibili, attraverso un accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti concordato con i creditori ed omologato dal Tribunale;

2) nella sua seconda parte (capo II, artt. 12-17),  detta nuove misure deflattive incidenti sulla disciplina del processo civile, tra le quali si segnalano: 

- da una parte, l’aumento da €. 516,46 ad €. 1.000 del valore delle cause davanti al Giudice di Pace in cui la parte può stare in giudizio senza l’assistenza dell’avvocato (art.82 comma 1° c.p.c.); nonché la previsione che nelle suddette cause spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda (nuovo ultimo comma dell'art. 91 c.p.c.); 

- dall'altra parte, la rilevante modifica della recentissima disposizione di cui all'art. 26 legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. "legge di stabilità"), con la previsione che l’onere di presentare istanza di trattazione al fine evitare l'estinzione dei giudizi pendenti davanti alle Corti d’Appello riguardi le cause pendenti non più da due ma da tre anni, e la soppressione dell'avviso alle parti precedentemente previsto a carico della Cancelleria: il termine perentorio di sei mesi per il deposito dell'istanza decorre, a norma dell’art. 14, dalla data di entrata in vigore della legge e deve ritenersi dunque già pendente.


dicembre 2011 -

  Manovra "salva-Italia"

Con legge 22 dicembre 2011, n. 214 è stato rapidamente convertito il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante ''disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. "manovra salva-Italia", in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011, n. 300). Come noto, il provvedimento, composto da 50 articoli, contiene un pacchetto di misure urgenti ritenute indispensabili per assicurare stabilità al paese ed affrontare l'attuale situazione di grave crisi finanziaria. 

Tra le numerose misure si segnalano:

  •  sul fronte delle maggiori entrate:

- ritorno della tassazione della prima casa, con l'introduzione dell'IMU (imposta municipale propria: nella misura, quanto alla prima casa, dello 0,4% sul 160% della rendita catastale rivalutata del 5%, con detrazione di € 200 nonché di € 50 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età fino ad un massimo di ulteriori € 400; e quanto agli altri immobili dello 0,76%; con possibilità per i Comuni di limitati aggiustamenti in aumento o diminuzione); avvio della riforma del Catasto con l'aggiornamento degli estimi (art. 13); 

-  introduzione a partire dal 1° gennaio 2013 di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES) che sostituirà Tarsu e Tia (art. 14);

- aumento delle accise sui carburanti (art. 15);

- prelievi addizionali su beni di lusso, quali auto potenti, imbarcazioni ed aerei (art. 16),aumento delle imposte gravanti su conti correnti e strumenti finanziari e prelievo sui capitali "scudati"  (art.19); 

- aumento progressivo dell'IVA a copertura della clausola di salvaguardia, da attuare solo nel caso in cui sia necessario: le attuali aliquote IVA del 10 e del 21%  saranno incrementate di 2 punti percentuali a decorrere dal 1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012; lo stesso aumento continuerà a decorrere dal 1º gennaio 2013 mentre a decorrere dal 1º gennaio 2014 le aliquote saranno ulteriormente aumentate di 0,5 punti percentuali (art. 18);

- prescrizione con decorrenza immediata a favore dell’Erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione;

  •  sul fronte della riduzione di spese: 

- riforma previdenziale, con estensione generalizzata del regime contributivo a partire dal 1° gennaio 2012; innalzamento dell'età del pensionamento "di vecchiaia" per le donne, con progressivi incrementi, sino ad arrivare nel 2018 ai 66 anni, con equiparazione agli uomini (è comunque richiesta un’anzianità contributiva almeno ventennale); il pensionamento "anticipato" resta possibile con 41 anni e un mese di contributi per le donne e 42 e un mese per gli uomini, che saranno aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (solo per il 2012, si potrà lasciare il lavoro con 64 anni di età e 35 di contribuzione); blocco delle rivalutazioni per le pensioni oltre € 1.400 negli anni 2012 e 2013 (art. 24);

-   soppressione di alcuni enti ed organismi, tra cui INPDAP e ENPALS, le cui funzioni vengono attribuite all’INPS, e vari altri (art. 21); misure volte ad abbattere i costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province, con riduzione delle Giunte provinciali ad un massimo di dieci componenti, limiti agli stipendi nella Pubblica amministrazione, ecc. (artt. 22 - 23 ter);

  • sul fronte degli incentivi allo sviluppo e della lotta all'evasione fiscale:

- deducibilità per le imprese dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2);

- riduzione della soglia di tracciabilità dei pagamenti da € 2.500 ad € 1.000 (art. 12).

 


 

novembre 2011 -

  Legge di stabilità 2012

 La legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" -  ex legge finanziaria) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265. 

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, prevede numerose misure, molte delle quali concordate con l'Europa, tra le quali: misure in materia di trattamenti pensionistici con previsione dell’età minima di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia a partire dal 2026 (art. 5); misure per ridurre il debito degli enti locali e liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (artt. 8 e 9); nuovi principi guida per la riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (art. 10); riduzione di oneri amministrativi per imprese e cittadini e riforma del collegio sindacale nelle società (art. 14); norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e la previsione del divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse (art. 15); disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, con obbligo della P.A. di effettuare annualmente una ricognizione del personale per verificare eventuali eccedenze (art. 16); misure e incentivi diretti a promuovere l'occupazione giovanile e i contratti di apprendistato, l’occupazione femminile, l'utilizzo dei contratti part-time e il telelavoro (art. 22), ecc.

Tra le norme in materia di procedimenti civili (c.d. "pacchetto giustizia"), si deve segnalare l'introduzione dell'onere di presentare una "istanza di trattazione", sottoscritta personalmente dalla parte, nei procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima del 4 luglio 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni al 1° gennaio 2012. Tale istanza dovrà essere presentata nel termine di sei mesi dalla ricezione di apposito avviso a cura della Cancelleria; in mancanza le impugnazioni si intenderanno rinunciate.

Vengono introdotte inoltre disposizioni relative all'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25) e apportate alcune modifiche alle norme del codice di procedura che disciplinano il processo d'appello allo scopo di accelerarne lo svolgimento (si segnala la previsione di una multa fino a un massimo di 10.000 euro in caso di rigetto della istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado; cfr. art. 27, le cui disposizioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e dunque il 31 gennaio 2012).

Da evidenziare inoltre gli ennesimi aumenti del contributo unificato (art. 28):

- aumento della metà del contributo per i giudizi di impugnazione e raddoppio per i ricorsi in Cassazione (nuovo comma 1° bis dell'art. 13 T.U. spese di giustizia, applicabile anche ai procedimenti pendenti in cui il provvedimento da impugnare sia pubblicato o depositato successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma);

- pagamento integrale del contributo per domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo (nuovo testo dell'art. 14 comma 3° del T.U. spese di giustizia)


novembre 2011 -

  Statuto delle imprese

E' in vigore, dal 15 novembre 2011, la legge 11 novembre 2011, n. 180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011 e recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa", c.d. "Statuto delle imprese".
Il provvedimento è volto a definire lo statuto giuridico delle piccole e medie imprese e recepisce le indicazioni  comunitarie sullo "Small Business Act" (cfr. comunicazione della Commissione UE - "Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)" del 25 giugno 2008).

Le principali finalità del provvedimento sono il sostegno per l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte di giovani e donne e la valorizzazione del loro potenziale di crescita, produttività e innovazione. Tra i principi generali posti dallo statuto vi sono, tra l’altro: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica e la progressiva riduzione degli oneri amministrativi; il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio. Il testo legislativo si compone di 21 articoli,  dei quali solo alcuni hanno immediata efficacia, mentre molti altri dovranno essere attuati attraverso successivi regolamenti e decreti.


ottobre 2011 -

  Testo unico dell'apprendistato 

 E' 25 ottobre 2011 il d.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 ("Testo unico dell'apprendistato", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2011, n. 236).

Il decreto legislativo di riforma prevede tre diverse tipologie di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca) e ne revisiona e semplifica la disciplina.


settembre / ottobre 2011 -

  Semplificazione dei riti 

E' entrato in vigore il 6 ottobre 2011 il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011, n. 220. Scopo dell'intervento legislativo è di ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati da leggi speciali, dando attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69 di riforma del processo civile. 

Il provvedimento ha inteso restituire centralità al codice di procedura civile e fornire agli operatori del diritto un unico testo normativo, complementare rispetto al codice, che riassume tutte le disposizioni relative a riti speciali e ne razionalizza la disciplina processuale, eliminando differenze di regolamentazione non giustificate da esigenze effettive.

In tale ottica, 33 procedimenti speciali (tra cui i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa e opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; i procedimenti di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy, di immigrazione, di protesti ecc.) sono stati ricondotti a tre modelli disciplinati dal codice di procedura civile (rito ordinario, rito del lavoro, rito sommario di cognizione).

Si segnala anche il dimezzamento del termine per proporre l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che passa da 60 a 30 giorni.


agosto / settembre 2011 -

  Manovra bis e aumento dell'IVA

La manovra-bis, concepita con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216 ed in vigore dal giorno successivo, 17 settembre 2011) recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ha dettato una serie di disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e in materia di entrate, volte al raggiungimento entro il 2013 dell’obiettivo del pareggio di bilancio, richiesto dall'Unione Europea.

La misura di maggiore impatto è certamente quella, introdotta in sede di conversione, relativa all’aumento dal 20 al 21% dell’aliquota IVA ordinaria (art. 2 comma 2 bis); sul piano fiscale, è stato previsto inoltre un contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro lordi annui.

Tra le altre, disparate, disposizioni ve ne sono diverse che rivestono interesse per la professione forense; in particolare:

- l'art. 3, comma 5°, che detta disposizioni di principio in vista della futura riforma della professione; 

- l'art. 1, commi da 2 a 6, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; 

- l'art. 1 ter, che modifica la norma sul calendario del processo civile di cui all'art. 81 bis disp. att. c.p.c.; 

- l'art. 2, comma 5°, che introduce la sanzione accessoria della sospensione del professionista per inosservanza di obblighi di natura fiscale;

- infine, l'art. 2, commi da 35 bis a 35 sexies, attraverso i quali si confermano le modifiche in materia di contributo unificato già introdotte dalla manovra di luglio e si provvede alla razionalizzazione e al coordinamento delle relative norme; si introduce inoltre la condanna al versamento allo Stato di somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio quale misura sanzionatoria a carico della parte che  senza giustificato motivo ometta di partecipare al procedimento di mediazione.


agosto 2011 -

  Nuova disciplina del prezzo dei libri 

E' stata pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011 la legge 27 luglio 2011, n. 128 recante la "nuova disciplina del prezzo dei libri", con cui viene limitato il margine di sconto praticabile

Dal 1° settembre i venditori al dettaglio, anche on line, non potranno più applicare sconti superiori al 15% sul prezzo fissato dagli editori o importatori, salvo che in occasione di particolari manifestazioni o in favore di attività non lucrative di utilità sociale (quali biblioteche o istituzioni scolastiche). Gli editori potranno organizzare campagne promozionali di durata non superiore ad un mese e non reiterabili più di una volta nel corso dell'anno, con sconti comunque non superiori al 25% del prezzo già in precedenza fissato e con esclusione del mese di dicembre.


luglio  2011 -

 Manovra di luglio 2011 e novità in materia di contributo unificato 

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", in vigore dal 6 luglio, è stato convertito in tempi record nella legge 15 luglio 2011 n. 111 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 ed in vigore dal 17 luglio.

Il provvedimento contiene una serie di norme finalizzate alla correzione dell'indebitamento statale, alla riduzione dei costi della politica e degli apparati amministrativi nonché alla razionalizzazione ed al monitoraggio della spesa pubblica. Tra le novità di più immediato impatto per i cittadini sono da segnalare la riforma del regime dei contribuenti minimi (limitato ai giovani sotto i 35 anni e con riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva), l'introduzione del "superbollo" per le auto potenti, l'aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli, con adozione di un criterio di progressività; l'introduzione, con la legge di conversione, di un ticket sanitario di 10 euro sulle visite specialistiche e sulle analisi.

L'art. 37 (“Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”) introduce inoltre una serie di novità in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e gestione dei procedimenti.

Con tale norma ancora una volta si interviene sul Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), prevedendo nuovi aumenti del contributo unificato nonché eliminando diversi casi di esenzione (vengono ad esempio assoggettati al contributo l'esecuzione per consegna e rilascio; i giudizi di separazione personale dei coniugi e divorzio; i giudizi di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie qualora la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore ad € 31.884,48). Il contributo unificato viene introdotto anche per il processo tributario, in sostituzione del regime dell'imposta di bollo, con una tabella a parte.

Si deve evidenziare inoltre la previsione contenuta nel nuovo comma 3 bis, inserito nell’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia dal comma 6° lett. q dell'art. 37 del d.l., ove si prevede un discutibile ulteriore aumento a titolo "sanzionatorio" del contributo unificato, nella misura del 50%, qualora non vengano indicati negli atti del procedimento il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o il codice fiscale della parte ("Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà"). Quanto al processo civile, appare erroneo il richiamo all'art. 125 c.p.c., che nulla dispone in merito all'obbligo del difensore di indicare il proprio numero di telefax o indirizzo di posta elettronica negli atti;  la previsione è contenuta invece nell'art. 170 c.p.c., nel quale peraltro, diversamente da quanto risulta dalla disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto, l'indicazione del telefax e dell'indirizzo e-mail erano previste come alternative e non era richiesta l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.


 -  maggio / giugno  2011 -

  Codice del turismo

Con il d. lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129) è stato adottato il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"

Il Codice, in vigore dal 21 giugno 2011, riordina e semplifica la normativa statale in materia, nel contempo  introducendo anche numerose norme innovative, con lo scopo di stimolare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela a consumatori ed operatori del settore. Nel decreto anche, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, nuove norme per i contratti di multiproprietà e per i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine.


 -  giugno  2011 -

  Nullità del regolamento sulle specializzazioni forensi

Il T.A.R. Lazio, con sentenza del 9 giugno 2011 n. 5151, ha dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, il regolamento "per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 24 settembre 2010 (che sarebbe entrato in vigore a fine giugno).

Il TAR, rilevato che la materia della regolamentazione delle professioni appartiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, ha dichiarato la carenza di attribuzione in capo al CNF in relazione al provvedimento adottato.


 -  maggio  2011 -

  Decreto sviluppo

Con il decreto - legge 13 maggio 2011 n. 70 ("Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 ed attualmente in corso di conversione, sono state introdotte misure riguardanti tra l'altro: crediti di imposta per le ricerca e le nuove assunzioni nel Mezzogiorno;  interventi per il rilancio dell'edilizia e le opere pubbliche; semplificazioni degli adempimenti fiscali e in materia di privacy, ecc..


 -  dicembre 2010 / febbraio  2011 -

 Decreto "milleproroghe" - conversione in legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2011 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 si è concluso io travagliato iter di conversione del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", l'ormai consueto milleproroghe" di fine anno.

Le norme prorogate sono le più disparate, spaziando dal "5 per mille" al prezzo del biglietto al cinema, dalla sospensione delle imposte per i terremotati in Abruzzo ed i residenti nelle zone alluvionate del Veneto alla riforma della riscossione delle imposte sul territorio comunale, ecc.  Da segnalare anche la "liberalizzazione" dell'accesso internet WiFi da luoghi pubblici, con l'abrogazione delle disposizioni del decreto "Pisanu" (decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 7)  relative agli obblighi di identificazione degli utilizzatori e conservazione dei dati.  

Moltissime ed eterogenee sono anche le disposizioni inserite in sede di conversione, tanto da fare da parte di molti accostare il provvedimento ad una mini-Finanziaria e  provocare un intervento ammonitore del Capo dello Stato; sono da evidenziare in particolare:

lo slittamento di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012)  dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria, ma per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (art. 2, comma 16 decies);

- la discussa norma interpretativa in materia di anatocismo, secondo cui la prescrizione decennale relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente - e dunque per far valere il diritto del correntista ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca - decorre dal giorno dell'annotazione dell'operazione stessa e non dalla data di chiusura del conto, come, invece, aveva ribadito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010;

- la nuova proroga al 31 dicembre 2011 della sospensione legale degli sfratti per le categorie deboli.


-  dicembre  2010 -

       Modifica del tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso degli interessi legali di cui all’art 1284 c.c. sale dall'attuale 1% all'1,5% in ragione d’anno (cfr. decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010).


-  novembre 2010 -

       Il "Collegato Lavoro"

E' giunta all'approvazione definitiva dopo una travagliata elaborazione la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” , c.d. "Collegato Lavoro alla manovra di finanza pubblica". Lo scorso marzo il provvedimento era stato rimandato alle Camere dal Presidente della Repubblica, che aveva sollevato rilievi riguardanti in particolare la materia dell’arbitrato e delle clausole compromissorie.

La legge (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262) è entrata in vigore il 24 novembre 2010

Le novità introdotte dal provvedimento sono numerose;  evidenziamo di seguito alcune tra quelle più rilevanti :

CONCILIAZIONE e ARBITRATO (art. 31): il tentativo di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro, torna ad essere facoltativo e non si configura più come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l'obbligatorietà permane unicamente in relazione ai contratti certificati in base al d.lgs. n. 276/2003. Il novellato testo dell'art. 410 c.p.c. ridisegna la disciplina del nuovo tentativo di conciliazione, unica sia per il settore del lavoro privato che per quello pubblico, profondamente modificandola. Per quanto concerne l’arbitrato, si prevede che il prestatore di lavoro debba decidere preventivamente se ricorrervi; la scelta potrà, però, avvenire solo alla conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto; rimarrà in ogni caso di competenza del giudice ordinario l'impugnazione del licenziamento.

-  IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO E DECADENZE (art. 32): come già in passato, il licenziamento deve essere impugnato, con qualsiasi atto scritto, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (o dalla comunicazione dei motivi se non contestuale); si prevede ora tuttavia che l'impugnazione perda efficacia se non seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Il nuovo regime delle impugnazioni trova inoltre applicazione, oltreché nelle ipotesi di licenziamento, anche in relazione ad un'ulteriore serie eterogenea di provvedimenti datoriali: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto; trasferimento individuale ex art. 2103 c.c.; azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (anche se già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del collegato, con termine per l'impugnazione decorrente dalla scadenza del termine apposto al contratto; ed anche se già conclusi, con decorrenza in questo caso del termine  dalla data di entrata in vigore della legge); alla cessione di contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento d'azienda (o suo ramo) ex art. 2112 c.c.; ed in ogni altro caso in cui si  chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

 -   CONTRATTI A TERMINE (art. 32):   nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua conversione in contratto a tempo indeterminato, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con una indennità "onnicomprensiva" da 2,5 a 12 mensilità di retribuzione, in caso di termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro subordinato; la norma, di non univoca interpretazione, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.


   -  NUOVA DISCIPLINA DEI PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVE DISABILITA'  di cui alla legge n. 104/1992  (art.  24) : vengono eliminati i requisiti della “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza; la fruizione dei benefici, cui prima avevano diritto parenti e affini fino al terzo grado, viene però limitata a coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, con eccezione solo per il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano anch'essi affetti da grave disabilità ovvero siano deceduti o mancanti; si stabilisce espressamente che la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona in situazione di disabilità grave non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente (l'unica deroga riguarda i genitori di figli disabili, che possono fruire alternativamente dei permessi).

 -  Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro (art. 30): con riferimento alle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, si stabilisce che il controllo giudiziale non possa essere esteso al merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente; nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, il giudice dovrà inoltre tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

-  Disposizioni relative al PUBBLICO IMPIEGO, tra cui: delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, con ridefinizione del rapporto di vigilanza del sugli stessi (art. 2); semplificazione di molti adempimenti relativi alle vicende dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni; obbligo di trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi a curriculum, retribuzione e i tassi di presenza e assenza del personale; ampliamento della possibilità di fruire della mobilità volontaria; facoltà  di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del part-time già adottati prima dell’entrata in vigore del D.L. 112/2008;  istituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, chiamato a vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’ (art. 21).

- Deleghe al Governo, per la revisione della disciplina in tema di pensionamento dei lavoratori impiegati in lavori usuranti (art. 1); e per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (art. 23); differimento delle  deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (art. 46).

  MATERIALI UTILI:


-  settembre 2010 / marzo 2011 -

       Le Sezioni Unite sui termini nell'opposizione a decreto ingiuntivo

Con sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito l'innovativo principio di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il dimezzamento dei termini di comparizione di cui all'art. 645 comma 2° c.p.c. deve ritenersi un effetto legale della proposizione dell’opposizione; i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono, pertanto, automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l'opposizione sia stata proposta (e non soltanto nel caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163 bis c.p.c.., come precedentemente, con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza della  Corte riteneva). 

La tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. 

La giurisprudenza di merito si è ad oggi comunque pronunciata nel senso della non retroattività del nuovo principio  giurisprudenziale, ritenendone la non applicabilità alle cause instaurate precedentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. sentenza 8 ottobre 2010 del Tribunale di Varese) o comunque ritenendo che il mutamento di orientamento interpretativo giustifichi la rimessione dell'opponente in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., nel testo in vigore dal 4 luglio 2009 (ordinanza 11 ottobre 2010 del Tribunale di Torino).

  Con ordinanza n. 6514 del 22 marzo 2011, la Sezione Terza della Cassazione ha richiesto un nuovo intervento delle Sezioni Unite, non aderendo al principio di diritto da queste elaborato con la pronuncia n. 19246/2010 La Corte ha evidenziato che tale ultima soluzione determina, in via meramente interpretativa, un aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio nell’esercizio del diritto di difesa non previsto dalla legge, il tutto in un procedimento che vede già il convenuto opponente in una posizione di svantaggio rispetto all’attore-opposto.


-  luglio / settembre 2010 -

       Codice del processo amministrativo

Dal 16 settembre 2010 sono in vigore le nuove norme procedurali per i processi davanti ai Tribunali Amministrativi regionali e al Consiglio di Stato di cui al d.lgs.  2 luglio 2010, n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156 ed emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 La riorganizzazione del processo amministrativo, finora disciplinato da norme anche molto risalenti, ha lo scopo di assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nonché di garantire la ragionevole durata del processo.


-  agosto / settembre 2010 -

       Nuova disciplina del credito al consumo

E' entrato in vigore il 19 settembre 2010 il d.lgs. n.141 del 13 agosto 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 209) che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta modifiche alla disciplina dei contratti di credito al consumo (intervenendo sulle norme contenute nel Testo Unico Bancario e nel Codice del Consumo), al fine di garantire ai consumatori maggiori tutele e più trasparenza. 

Vengono, tra l'altro, posti a carico del finanziatore o intermediario una serie di obblighi informativi precontrattuali e l'obbligo di effettuare, prima della conclusione del contratto, una valutazione del merito creditizio del consumatore; a favore del consumatore viene poi prevista la facoltà di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla sua conclusione e il diritto di rimborsare anticipatamente in qualunque momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto, con esonero dagli interessi e costi dovuti per la residua durata del contratto, salvo un equo indennizzo per il finanziatore nella misura normativamente determinata. Vengono inoltre inserite nel Testo Unico bancario le disposizioni già varate nel 2007 sulla automatica estinzione dell'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.


-  maggio / luglio 2010 -

       Manovra economica estiva (e aumento del contributo unificato)

E' stato convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010) il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010), intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e recante un'ampia serie di misure anti-crisi, dettate allo scopo precipuo di ricondurre il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 nei limiti previsti dal Trattato di Maastricht.

La manovra prevede tagli alla spesa pubblica, riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, congelamento dei trattamenti economici nel pubblico impiego per tre anni e tagli alle retribuzioni pubbliche più elevate; misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva; interventi fiscali a sostegno delle imprese e misure volte a ridurre il peso della burocrazia.

Si evidenzia l’art. 48 bis ("Assunzione di magistrati") introdotto in sede di conversione, che, modificando i commi 1 e 2 dell’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha aumentato del 10 % gli importi del contributo unificato. Sembra che gli introiti derivanti dal nuovo aumento saranno destinati all'assunzione di nuovi magistrati.

La legge di conversione è entrata in vigore il 31 luglio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


-  luglio 2010 -

       Nuova riforma del Codice della Strada 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 la legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". 

La legge ha apportato numerose e significative modifiche alle norme del Codice della Strada (sono stati modificati circa 80 articoli). L'intento della riforma è quello di incrementare il livello della sicurezza stradale, sia attraverso l'inasprimento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia attraverso misure finalizzate alla prevenzione degli incidenti ed al miglioramento delle infrastrutture stradali e della segnaletica. Alcune delle nuove norme sono entrate in vigore già il 30 luglio 2010, giorno successivo alla pubblicazione della legge; le restanti (eccezion fatta per quelle per cui sarà necessaria l'emanazione di apposite disposizione attuative), sono operative dal 13 agosto scorso.

Tra le novità più significative vi sono quelle in materia di guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (e in particolare, sulla "tolleranza zero" quanto all'assunzione di alcool per neopatentati, minori di 21 anni e persone che svolgono professionalmente attività di trasporto di persone o cose) e  la riduzione da 150 a 90 giorni del termine per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni (con riferimento alle infrazioni commesse dopo il 13 agosto 2010).


-  aprile 2010 -

       "ComUnica", la Comunicazione unica d’impresa 

A partire dal 1° aprile 2010, la "Comunicazione unica", già attiva dal 1° ottobre 2009 con carattere facoltativo, diventa l'unica modalità possibile per creare una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già esistenti.

La procedura, regolata dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007 convertito con la legge 2 aprile 2007 n. 40 ("Bersani bis"), consente l'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla nascita di un’impresa o alle sue variazioni, verso Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, attraverso un'unica comunicazione da inoltrarsi in via telematica. A tale fin è richiesto l’utilizzo del software gratuito "ComUnica", a disposizione degli utenti sul sito www.registrodelleimprese.it, della firma digitale e della posta elettronica certificata (PEC).


-  marzo 2010 -

       On line la banca dati "Normattiva"

Dal 19 marzo 2010 è on line "Normattiva", la banca dati che raccoglierà tutte le leggi italiane, nel testo originario ed in quello vigente, accessibile liberamente e gratuitamente da parte di tutti i cittadini. Si tratta di un progetto coordinato dal Ministero per la semplificazione normativa e previsto dal d.l.  22 dicembre 2008, n. 200 ("Misure urgenti in materia di semplificazione normativa") convertito nella legge 18 febbraio 2009 n. 9.

In questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della "multivigenza" (e cioè a scelta o nel testo originario come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, o nel testo vigente alla data di consultazione della banca dati, oppure nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente) gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente; gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.


-  marzo 2010 -

       Le Sezioni Unite sulla competenza in materia di equa riparazione 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6306 e 6307 del 16 marzo 2010, andando in contrario avviso rispetto all'orientamento giurisprudenziale finora costantemente seguito dalle Sezioni semplici, hanno dettato nuovi principi in materia di competenza territoriale sui giudizi relativi alle domande di equa riparazione per l'eccessiva durata dei procedimenti ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge "Pinto").

L'interpretazione fino ad oggi adottata limitava infatti l'applicazione del criterio stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 3, comma 1°, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai soli casi in cui il giudizio presupposto si svolgesse davanti al giudice ordinario, escludendola invece con riferimento ai giudizi svoltisi davanti a giudici speciali ovvero pendenti o definiti davanti alla stessa Corte di Cassazione.

Secondo le Sezioni Unite, deve ritenersi invece preferibile l'interpretazione che "considera e, pertanto, "assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuare il giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall'articolo 11 del Codice procedura penale ed è richiamato nel primo comma dell'articolo 3 della legge”.

Grazie alla nuova linea interpretativa ora accolta, tra l'altro - rileva la Corte - "sarà favorita la diffusione del contenzioso sull’intero sistema delle Corti di appello, anziché la sua elevata concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal fatto di avervi sede gli organi di vertice dei differenti ordini giudiziari, ordinario e speciale".


-  marzo 2010 -

       Mediazione delle controversie civili e commerciali

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ("decreto Alfano") in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, attuativo della delega contenuta all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile").

La mediazione. 

La mediazione è definita dal decreto (art. 1) come "l'attività'... svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia" - c.d. mediazione "facilitativa", finalizzata alla "conciliazione" della controversia - "sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" - c.d. mediazione valutativa. Tale attività deve svolgersi davanti ad un mediatore professionista ("la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti..") appartenente ad uno degli Organismi di conciliazione, istituiti da enti pubblici e privati, iscritti nell'apposito registro che sarà istituito con decreto presso il Ministero della Giustizia (art. 16; sino all'emanazione del nuovo decreto attuativo, si farà riferimento al registro già istituito con decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222 ai fini della conciliazione societaria). Nel registro saranno iscritti a semplice domanda gli Organismi istituiti dai Consigli degli Ordini degli avvocati e dalle Camere di Commercio (cfr. artt. 18 e 19).

Mediazione obbligatoria e facoltativa. 

Con obiettivi di deflazione della giustizia e di diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative di risoluzione delle controversie, il decreto legislativo prevede che, per una serie rilevante di controversie in materia civile e commerciale (e cioè, ai sensi dell’art. art. 5 comma 1°, tutte quelle in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), il previo esperimento di un procedimento di mediazione diventi condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

La procedura dovrà essere obbligatoriamente esperita anche qualora sia contenuta nel contratto vigente tra le parti, o nello statuto o atto costitutivo dell'ente, una clausola di mediazione o conciliazione. In tutte le altre controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, la mediazione sarà esperibile per volontaria scelta delle parti, anche su invito rivolto loro dal Giudice nel corso del processo (cfr. art. 2 e art. 5 comma 2°). 

Qualora  il procedimento di mediazione, nei casi in cui è obbligatoriamente previsto, non sia esperito, l'improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza; in tal caso il Giudice assegnerà alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando nuova udienza a data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi di durata massima del procedimento (art. 5).

Si prevede, inoltre, l'obbligo dell’avvocato di informare per iscritto l'assistito, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi della mediazione e delle agevolazioni fiscali ad essa correlate, nonché  dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La violazione di tale obbligo comporta l'annullabilità del contratto con il cliente; il documento contenente l'informativa deve essere sottoscritto dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio (art. 4 comma 3°).

Lo svolgimento del procedimento di mediazione. 

 Il procedimento di mediazione si svolgerà senza particolari formalità, secondo il regolamento dell'Organismo di conciliazione scelto dalle parti, che potrà prevedere anche modalità telematiche di espletamento della procedura. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo potrà nominare uno o più mediatori ausiliari, o ricorrere ad esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (art. 8).Il procedimento di mediazione si svolgerà senza particolari formalità, secondo il regolamento dell'Organismo di conciliazione scelto dalle parti, che potrà prevedere anche modalità telematiche di espletamento della procedura. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo potrà nominare uno o più mediatori ausiliari, o ricorrere ad esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (art. 8).

Dovranno in ogni caso essere garantite sia la riservatezza del procedimento che l'imparzialità e la professionalità del mediatore (cfr. art. 3,  nonché artt. 9-10 e art. 14 del decreto).  In particolare, il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'ambito del procedimento di mediazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, che non potranno essere utilizzate nel successivo eventuale giudizio, né formare oggetto di prova testimoniale; il mediatore e' altresì tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite da ciascuna parte nel corso delle sessioni separate, che non potrà rivelare all'altra parte in assenza di esplicita autorizzazione.

La domanda di mediazione, dal momento della sua comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale; essa impedisce altresì, per una sola volta, la decadenza, ma se il tentativo fallisce l'azione deve essere promossa entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo (art. 5 comma 6°).

Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo quattro mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, e non soggetto a sospensione feriale (art. 6). Per espressa disposizione legislativa il periodo necessario per lo svolgimento della mediazione non sarà considerato rilevante ai fini della valutazione di ragionevole durata del processo (art. 7).

- Esito della mediazione ed effetti sull'eventuale successivo giudizio.

In caso di raggiungimento dell'accordo, al verbale di mediazione omologato con decreto del Presidente del Tribunale, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale e della non contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative dell'accordo raggiunto, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo, è attribuita efficacia di titolo esecutivo (art. 12)

Nel caso invece che l'accordo non venga raggiunto, il mediatore a sua discrezione potrà - e dovrà qualora richiesto da entrambe le parti  - formulare una proposta finale di risoluzione della controversia, che ciascuna delle parti, entro sette giorni dalla sua comunicazione, dovrà decidere se accettare o meno (art. 11). In tal caso, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda alla proposta finale del mediatore, le spese processuali saranno poste a carico dalla parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa, anche se vittoriosa (art. 13).

In ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice potrà infine desumere dal comportamento della parte argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 comma 2° del codice di procedura civile (art. 8 comma 5°).

- Incentivi fiscali.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa (art. 17; il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro); sarà inoltre riconosciuto alle parti un credito d'imposta commisurato all’indennità da esse corrisposta agli Organismi di conciliazione, fino all'ammontare massimo di euro 500,00 (art. 20).

- Entrata in vigore.

Il decreto entrerà in vigore il 20 marzo prossimo; le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria acquisteranno efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e dunque dal 20 marzo 2011, e saranno applicabili ai procedimenti iniziati successivamente da tale data.

  N.B.  Con il decreto "milleproroghe" per il 2011 (decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10) è stato disposto lo slittamento di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (art. 2, comma 16 decies).

  Si evidenzia che sono precettivi già dal 20 marzo 2010 gli obblighi di informazione posti a carico dell'avvocato.

In vista dell'assolvimento di tali obblighi il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una circolare e un fac-simile di informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. Anche l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha predisposto un modello, formulato con specifico riferimento all'attuale fase transitoria nella quale ancora non sono efficaci le norme relative alle ipotesi di mediazione obbligatoria.
Si sottolinea che l''informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta, ed anche in caso di conferimento di incarichi  relativi ad assistenza stragiudiziale.


-  marzo 2010 -

       Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010, ed è entrato in vigore il giorno successivo, 10 marzo, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010,  contenente il regolamento attuativo del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005).

Il regolamento, elaborato in stretta collaborazione con i consulenti in proprietà industriale, detta le modalità applicative per il deposito delle domande di registrazione dei diritti di proprietà industriale. La finalità è quella di semplificare le pratiche amministrative, favorendo nel contempo il contrasto al fenomeno della contraffazione e la tutela dei cittadini consumatori, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.


-  marzo 2010 -

      Operativa la testimonianza scritta nel processo civile

Con il decreto del Ministero della Giustizia  17 febbraio 2010  di "Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, diventa operativo l’istituto della testimonianza scritta, introdotto nel nostro sistema processuale dall'art. 46 comma 8° della legge 18 giugno 2009, n. 69, attraverso l'inserimento nel codice di procedura civile del nuovo art. 257 bis.

Ricordiamo che con tale norma è stata ammessa la possibilità che il Giudice, su accordo delle parti e avuto riguardo alla natura della causa e alle circostanze del caso, disponga che il testimone renda la propria deposizione in forma scritta. In tal caso il testimone dovrà compilare in ogni sua parte, a penna e in modo leggibile, l'apposito modello notificatogli a cura della parte che ha richiesto la prova; apporre su ciascuna facciata la propria firma in presenza di un Segretario comunale e di un Cancelliere che la autentichino, quindi consegnarlo nella Cancelleria a mani o a mezzo posta raccomandata. Il Giudice, esaminate le dichiarazioni del teste, potrà comunque sempre disporre che lo stesso sia chiamato a deporre nuovamente davanti a lui.

Nel caso in cui la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa gia depositati dalle parti, è previsto che la stessa possa essere resa mediante una semplice dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza necessità di fare ricorso al modello ministeriale.

La testimonianza scritta potrà essere utilizzata nei procedimenti instaurati a partire dal 16 marzo 2010.


-  dicembre 2009 / febbraio 2010 -

       Interventi urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il decreto-legge n. 193 del 30 dicembre 2009, contenente una serie di "interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", convertito quindi, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010

In particolare, l'art. 4 del decreto prevede misure per la digitalizzazione della giustizia, prevedendo l'applicazione  al processo civile e penale del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al d.lgs. n. 82/2005, e dando ingresso nei processi civili e penali alla posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni, secondo  regole tecniche che dovranno adottarsi con decreti ministeriali entro 60 giorni dalla conversione in legge. 

Viene pertanto introdotto nel codice di procedura civile il nuovo art. 149 bis, sulla "Notificazione a mezzo posta elettronica", che stabilisce, in mancanza di un espresso divieto di legge, la possibilità per l'Ufficiale giudiziario di effettuare la notifica attraverso la posta elettronica certificata. Una volta adottata la normativa tecnica necessaria, dovranno, in particolare, effettuarsi con tale modalità le notificazioni e comunicazioni al procuratore costituito di cui all'art. 170 comma 1° c.p.c. e quelle dirette al C.T.U.; a tal fine si prevede che nell'Albo degli avvocati sia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 185/2008

Il decreto apporta inoltre modifiche anche agli artt. 125, 163 e 167 c.p.c., rispettivamente relativi al contenuto degli atti di parte, dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, prescrivendo che, in aggiunta agli altri dati già previsti, in essi debbano essere altresì indicati i codici fiscali delle parti e del difensore.

  AUMENTO DEI DIRITTI DI COPIA : 

L'art. 4, comma 5°, del decreto legge in commento ha previsto l'aumento, nella misura del 50%, dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee di atti giudiziari. In sede di conversione l’aumento, originariamente previsto per le copie senza certificazione di conformità, è stato esteso anche alle copie con certificazione di conformità.


-  dicembre 2009 / febbraio 2010 -

       Decreto "milleproroghe" 2009/2010

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009 (c.d. decreto "milleproroghe") che stabilisce il differimento di diversi termini, principalmente tributari. In particolare, viene prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l'adesione allo scudo fiscale (per chi aderisce allo scudo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010, l’aliquota fiscale è elevata al 6%; per i mesi di marzo e aprile al 7%) e rinviata la pubblicazione degli studi di settore.

 Il decreto è stato quindi convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta. Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione si segnala la nuova proroga, al 31 dicembre 2010, della sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita locazione, a favore degli inquilini rientranti in categorie deboli. 


-  gennaio 2010 -

       Sentenza della Corte Costituzionale sulle notifiche

Con sentenza n. 3/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che, nel caso di irreperibilità o di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, "la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione".

La Consulta ha ritenuto che la norma, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, violasse i parametri costituzionali "per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982".


-  dicembre  2009 -

       Finanziaria 2010: modifiche alla disciplina del contributo unificato

L'art. 1, comma 212, della Legge Finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009) ha apportato una serie di modifiche alle norme del T.U. sulle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002 n.115) in materia di contributo unificato. 

Il legislatore pur non essendo intervenuto sugli importi del contributo dovuto in relazione ai vari scaglioni di valore delle controversie, ne ha previsto il versamento anche in molte ipotesi in cui in precedenza non era dovuto. 

Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2010, possono così riassumersi:

- introduzione del contributo per le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nuovo comma 6 bis dell’art. 10 del T.U. n. 115/2002);

- estensione del contributo unificato a tutte le procedure esecutive mobiliari (per effetto dell'abrogazione del 4° comma dell’art. 10 del T.U. n. 115/2002), sebbene per le procedure di valore inferiore ad euro 2.500,00 il valore del contributo sia fissato nella misura fissa di € 30,00 anziché in quella di € 100,00 (art. 13 comma 2° del T.U.);

applicazione del contributo unificato nella misura ordinaria,in base al valore della causa, nei processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, precedentemente soggetti al contributo fisso pari ad € 103,30 (per effetto dell'abrogazione del 4° comma dell’art. 13 del T.U.);

applicazione del contributo unificato nella misura ordinaria anche, precedentemente esenti (per effetto dell'abrogazione del 5° comma dell’art. 10 del T.U.);

- introduzione, nei giudizi di lavoro, del contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (art. 10, comma 6 bis del T.U.);

Si segnala inoltre che, per effetto delle modifiche già apportate al T.U. in materia di spese di giustizia dall'art. 67 della legge n. 69/2009, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (art. 13 comma 2 bis T.U.). La Legge Finanziaria 2010 ha previsto tuttavia che tale importo non sia dovuto nei giudizi di lavoro. Il comma 2 bis  dell'art. 73 del T.U. n. 115/2002, anch'esso introdotto dalla legge n. 69/2009, stabilisce inoltre che i provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.


-  dicembre  2009 -

       Modifica del tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2010 la misura del tasso degli interessi legali di cui all’art 1284 c.c. è  ridotta. dall'attuale 3%, all'1% in ragione d’anno (cfr. decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009).


-  dicembre  2009 -

       Cassa Forense: contributo integrativo al 4%

A decorrere dal 1° gennaio 2010  l'aliquota del contributo previdenziale integrativo sulle fatture emesse dagli avvocati iscritti all'Albo o praticanti iscritti alla Cassa passa dall'aliquota dal 2% al 4% (comunicato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, concernente l'approvazione della delibera adottata in data 19 settembre 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303).


-  dicembre  2009 -

   "Mini class action" per i servizi pubblici

Il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303), in  attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di efficienza della pubblica amministrazione (riforma Brunetta) disciplina il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Il provvedimento consente a qualunque soggetto, titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che risulti omogeneo per una pluralità di utenti, di agire in giudizio, davanti al giudice amministrativo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, qualora dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti dei consumatori.

 Del ricorso e' data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati ed i soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di discussione.

In caso di accoglimento della domanda, il decreto prevede che il giudice ordini all’amministrazione interessata di adempiere entro un congruo termine e che la sentenza passata in giudicato venga comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi di valutazione  della performance dei pubblici dipendenti, con l’obbligo per l’ente di adottare i provvedimenti di competenza.

Non è tuttavia prevista la possibilità per gli utenti di ottenere attraverso tale forma di ricorso il risarcimento di eventuali danni subiti.

Le norme del decreto entreranno in vigore in termini differenziati: dal 1° gennaio 2010 per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali; dal 1° aprile 2010 per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali; dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici; infine, dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


-  dicembre  2009 -

     Decreto salva-leggi: normativa anteriore al 1970 che rimane in vigore

Con il decreto legislativo n. 179 del 1 dicembre 2009 (c.d. decreto "salva-leggi", in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2009) sono state individuate, in attuazione dell'art. 14 comma 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione e riassetto normativo, le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore (cfr. allegato 2 al decreto)

Dal 16 dicembre 2009 le leggi non ricomprese tra quelle che il provvedimento ha individuato come indispensabili (si tratta di circa 2.400 leggi), né nell'elenco di cui all'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005, sono abrogate, per effetto del comma 16 della stessa norma.


  -  novembre  2009 -

     Nuovi servizi on line del Giudice di Pace

E' stato avviato in gran parte delle regioni italiane il nuovo servizio di consultazione on line della banca dati del software ministeriale per la gestione informatizzata dei registri del Giudice di Pace per gli affari civili ( S.I.G.P.: sistema informatico giudici di pace).

Il servizio è erogato dal ministero della giustizia sul portale https://gdp.giustizia.it

Attraverso tale sito è possibile accedere ad informazioni sullo stato dei procedimenti civili proposti innanzi al Giudice di Pace; è inoltre compilare on line i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative, che però, per il momento, è ancora necessario presentare personalmente all’ufficio o spedire tramite raccomandata r.r.


-  ottobre 2009 -

     Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". L'intento della riforma, che coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche, è quello di garantire adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico ed assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico.


 -  luglio / agosto 2009  -

       Decreto anti-crisi d'estate  ("Tremonti-ter",  scudo fiscale e altre misure)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ("Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"), poi convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009 n. 179).

Contemporaneamente alla legge di conversione è stato pubblicato anche il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 recante "Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009" (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009 n. 179), poi convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141 (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2009 n. 230). Le correzioni di maggior rilievo apportate dal decreto legge sono quelle riguardanti lo "scudo fiscale".

l decreto contiene numerosi interventi anti-crisi, tra i quali si evidenziano:

 - misure a sostegno dell'occupazione: previsione di un premio occupazionale per le aziende che utilizzano i cassaintegrati in progetti di formazione o riqualificazione; potenziamento degli ammortizzatori sociali; incentivi per l'avvio di attività in forma autonoma ai destinatari di assegni di sostegno al reddito (art. 1); 

regolarizzazione di colf e badanti (art. 1-ter, introdotto dalla legge di conversione);

 - misure a tutela dei risparmiatori: riduzione delle commissioni bancarie, previsione, dal 1°/11/2009, di limiti alla data valuta e di disponibilità effettiva per il beneficiario per il bonifici e assegni (in particolare, la data di valuta per il beneficiario di bonifici, assegni circolari ed assegni bancari non potrà superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento); risarcimento in caso di ritardo nella procedura di surrogazione del mutuo (art. 2); 

- riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art. 3);

- detassazione degli utili reinvestiti in macchinari ed accelerazione dei tempi dell'ammortamento (artt. 5-6): si tratta della terza riformulazione della agevolazione già prevista dal d.l. 10 giugno 1994, n. 357 (c.d. "agevolazione Tremonti") e  dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. "Tremonti-bis").

- altre misure a sostegno degli investimenti e dell'impresa: ; sistema di "Export banca" per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese (art. 8); misure per garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 9); incremento delle compensazioni fiscali (art. 10);

- misure antievasione/elusione ed anti-frode: norme di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali (artt. 12-13); scambi informativi tra le pubbliche amministrazioni e potenziamento della riscossione (art. 15); contrasto alle frodi in materia di invalidità civili (art. 20); 

- "scudo fiscale": possibilità di fare rientrare in Italia capitali irregolarmente detenuti all'estero, regolarizzando la propria posizione tributaria attraverso il versamento di una imposta straordinaria (art.13 bis del decreto anticrisi; la disciplina è stata in più parti modificata dal decreto legge correttivo che ha anticipato al 15/12/2009 -e non più ad aprile 2010 - il termine per l'adesione ed ampliato i benefici premiali per il rimpatrio);

- norme su conti pubblici, lotta agli sprechi, società pubbliche, rimborso per azionisti e obbligazionisti Alitalia,  programmazione della spesa sanitaria (artt. 16-22);

- numerose proroghe di termini (artt. 23 e 24), tra cui: proroga sino al 1°/1/2010 per l'entrata in vigore della class action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Legge Finanziaria 2008; proroga della sospensione legali degli sfratti per le categorie deboli sino al 31/12/2009; proroghe ad hoc per l'Abruzzo.

  Scudo fiscale:


-  agosto  2009 -

     Disposizioni correttive al testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Il "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" di cui al d.lgs 81/2008 è stato recentemente modificato ed integrato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106: le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.


giugno / luglio 2009 -

        Riforma del processo civile

È stata approvata la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".Tra le altre cose il provvedimento, agli artt. 47-56, riscrive parti fondamentali del rito civile, con l'obiettivo fondamentale di accelerare i tempi del processo.

Le novità sono numerose; le più rilevanti riguardano:

- la soppressione del rito societario (restano in vita, del d.lgs. n. 5/2003, solo le norme su arbitrato e conciliazione);

- il ritorno al rito ordinario per le cause riguardanti i sinistri stradali (per le quali recentemente si era prevista la soggezione al rito del lavoro);

- l'introduzione del nuovo "procedimento sommario di cognizione" (nuovi art. 702 bis e segg. c.p.c.), alternativo al rito ordinario;

l'ampliamento della competenza per valore del Giudice di Pace (da € 2.582,28 ad € 5.000,00 e da € 15.493,71 a € 20.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti; nuova competenza per materia per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, alle quali tuttavia non si applica il rito del lavoro, cfr. nuovo ult. comma art. 442);

- l'introduzione della testimonianza scritta (nuovi art. 257 bis c.p.c. e  art. 103 bis disp. att. c.p.c.);

- l'introduzione del vaglio di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione (c.d. "filtro in Cassazione");

Tra le numerose altre novità processuali, si segnalano inoltre:

- la necessità, a pena di decadenza, di proporre l'eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con correlativa previsione di un avvertimento nel contenuto necessario dell'atto di citazione; resta il potere del giudice di rilevare d’ufficio l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile non oltre la prima udienza di trattazione;

- l'adozione di tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, in forma di ordinanza anziché con sentenza (e dunque con motivazione più sintetica);

- l'onere di contestazione “specifica” dei fatti allegati dall’altra parte, che in difetto si riterranno provati senza necessità di istruzione;

- la riduzione dei termini per le riassunzioni del processo (art. 50 c.p.c.: passa da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente in caso di pronuncia di incompetenza; art. 305 c.p.c.: scende da 6 a 3 mesi il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto; art. 297 c.p.c.: 3 mesi anche per la richiesta di fissazione dell’udienza dopo la cessazione della causa di sospensione; art. 353 c.p.c.: passa da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione davanti al primo giudice in caso rinvio allo stesso da parte del giudice d'appello; art. 392 c.p.c.: da 1 anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio) e dei periodi di stasi processuale  (art. 296 c.p.c.: scende a 3 mesi anche il termine massimo che il giudice può concedere per la sospensione su istanza delle parti, subordinatamente all'esistenza di giustificati motivi, per una sola volta e con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione; art. 307 comma 1°: 3 mesi, anziché un anno, per l'estinzione del processo per inattività delle parti); 

- la riduzione da un anno a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’impugnazione (e quindi per il passaggio in giudicato della sentenza) ai sensi dell’art. 327;

- le nuove previsioni in materia di regolamentazione delle spese di lite (con la necessità di “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione, per la compensazione delle spese al di fuori dei casi di soccombenza reciproca,  e la previsione che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, debba di regola condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa) e di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (con la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata);

- la redazione da parte del giudice di un "calendario del processo" (nuovo art. 81 bis disp. att. c.p.c.);

- l'introduzione del principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio dal giudice (art. 101 c.p.c.), con la previsione che se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio debba riservare la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie di osservazioni;

- la possibilità di sanatoria dei vizi che determinano la nullità della procura al difensore e la previsione della generale efficacia ex tunc della sanatoria dei vizi di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o nullità della procura;

- la generalizzazione dell'istituto della rimessione in termini (nuovo comma 2° dell'art. 153 c.p.c.; con conseguente abrogazione dell’art. 184 bis in quanto contenente una prescrizione ormai ricompresa nella più ampia portata della nuova disposizione generale);

- l' accelerazione dei tempi della C.T.U. (artt. 191 e 195 c.p.c.);

- modifiche al contenuto della sentenza, che non dovrà più contenere la "concisa esposizione" dello svolgimento del processo, ma solo dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.);

- la possibilità di dare pubblicità alla sentenza su testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet in funzione di riparazione del danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’art. 96 (art. 120 c.p.c.);

Va segnalato anche che l'art. 54 della legge attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, “uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale”: si intende addivenire alla riduzione dei molteplici riti extra-codice oggi esistenti a tre modelli: il processo ordinario di cognizione, il processo del lavoro ed il nuovo giudizio sommario di cui ai nuovi artt. 702 bis, ter e quater c.p.c.

L'art. 60 concede inoltre al Governo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge per l'adozione di norme in materia di mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale.

La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 ed entrerà pertanto in vigore dal 4 luglio 2009. Salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile si applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.


giugno 2009 -

       Corte costituzionale: facoltatività del risarcimento diretto 

La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto (sentenza 19 giugno 2009 n. 180), ha stabilito che il nuovo sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del "Codice delle Assicurazioni" non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato: deve dunque ritenersi sempre ammissibile, accanto all'azione diretta contro il proprio assicuratore, la tradizionale azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore.

La possibilità per il danneggiato di scegliere di procedere nei confronti del responsabile civile trova infatti fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. 

Alla sostegno della soluzione adottata dalla Corte si pongono l'esigenza di un'interpretazione coerente della delega, dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema, ed uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello  della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli” (art. 4, comma 1, lettera b): appare coerente con tale finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela.


-  giugno  2009 -

    Tabelle Milano 2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale

Preso atto della inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del danno biologico alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha elaborato, sulla base di nuovi criteri, le tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale.

La nuova tabella propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” (pregiudizio in passato liquidato a titolo di c.d. danno biologico), e del danno non patrimoniale ricollegabile, in via di presunzione, alla lesione in termini di dolore e  sofferenza soggettiva (c.d. danno morale)

La tabella individua quindi una percentuale massima di aumento da utilizzarsi per la c.d. personalizzazione del risarcimento, in relazione alle peculiarità del caso concreto allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

A far tempo dal giugno 2009 le dette tabelle sono state adottate anche dal Tribunale di Torino.


 -  marzo 2009  -

     Aggiornato il limite di reddito per il patrocino a spese dello Stato

 Con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72), in  adeguamento al rilevato aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è stato elevato da Euro 9.723,84 ad Euro 10.628,16.


 -  marzo  2009  -

     Le Sezioni Unite sulla competenza degli "Ausiliari del traffico"

Con la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il noto contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per i c.d. "Ausiliari del traffico" di rilevare o meno violazioni in materia di sosta  commesse nell’area oggetto della concessione ma al di fuori dalle aree contrassegnate con strisce blu, aderendo all’interpretazione più restrittiva e stabilendo quindi che: "Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento".


 -  febbraio 2009  -

     Nuove misure anti-crisi : decreto-incentivi

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, il decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, ("Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"), recante incentivi finalizzati al rilancio del consumi ed al sostegno della domanda dei beni durevoli. Si tratta del terzo decreto del Governo a sostegno dei settori industriali in crisi.

Il decreto prevede, in particolare: 

-    nuovi incentivi al rinnovo del parco veicoli circolante e all'acquisto di veicoli ecologici (art. 1)

a) contributo di 1500 euro per l'acquisto di autoveicoli "Euro 4" o "Euro 5" con contestuale rottamazione del vecchio autoveicolo (veicoli "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2" immatricolati fino al 1/12/1999); contributo di 1.500 euro per l'acquisto di auto ecologiche (metano/elettrico/idrogeno)  senza rottamazione (gli incentivi sono cumulabili nel caso di acquisto di auto ecologiche con contestuale rottamazione); ulteriori bonus per auto a metano o ibrido con emissioni ridotte al minimo e auto a GPL;

b) contributo di 2500 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri nuovi a fronte di rottamazione di veicoli vecchi;contributo fino a 4000 euro per l'acquisto di veicoli nuovi innovativi a metano/GPL/idrogeno (incentivo cumulabile con quello previsto per la rottamazione);

c) contributo di euro 500 per l'acquisto di  motocicli nuovi fino a 400 cc. di cilindrata di categoria "Euro 3", con contestuale rottamazione di un vecchio motociclo di categoria "Euro 0" oppure "Euro 1".

-    agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 2): estensione delle agevolazioni per le ristrutturazioni degli immobili residenziali, con previsione della detraibilità del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer destinati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di intervento, fino ad un massimo di 10.000 euro.


 -  dicembre 2008 / gennaio 2009  -

     Decreto anti-crisi

Approvato il decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", successivamente convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2

Con tale provvedimento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia ritenendolo di straordinaria importanza, vengono introdotte una vasta serie di misure per fronteggiare l'attuale situazione di crisi internazionale e sostenere l'economia: bonus per famiglie a basso reddito; agevolazioni sui mutui prima casa a tasso variabile; introduzione generalizzata del principio di cassa ai fini del pagamento dell'IVA; sanzioni pecuniarie per le banche che non applicano la legge sulla "portabilità" dei mutui; abolizione della commissione di massimo scoperto per i correntisti il cui saldo di conto corrente risulti a debito per meno di trenta giorni, e numerose altre misure, per un valore di quasi 5 miliardi di euro.

Sotto altro aspetto, devono segnalarsi inoltre, nel contesto del decreto, la disposizione che stabilisce per pubbliche amministrazioni, società e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato l'obbligo di dotarsi, entro un anno, di almeno una casella di posta elettronica certificata (cfr. art. 16, comma 7° ), e le norme sulla dematerializzazione dei documenti.

  Disposizioni attuative:

istruzioni e modulistica sul sito dell'Agenzia delle Entrate


 -  dicembre 2008  -

 Finanziaria 2009, decreto milleproroghe

E' stata approvata la legge Finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303): la legge si compone di soli 4 articoli ed una serie di saldi e tabelle, rimandando per il resto alla già approvata triennale "manovra d'estate" di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

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E' stato inoltre pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, c.d. "milleproroghe" di fine anno (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304; decreto convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), che ha, fra l'altro:

- nuovamente differito, di ulteriori sei mesi, l'entrata in vigore della disciplina sulla class action (cfr. articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008), rinviandola al 30 giugno 2009;

 - prorogato al 16 maggio 2009 l'applicazione di alcune disposizioni del T.U. sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81)


 -  dicembre / febbraio 2008  -

 Progetto semplificazione normativa

Su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, è stato emanato il d.l.  22 dicembre 2008, n. 200 ("Misure urgenti in materia di semplificazione normativa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2008, n. 298 e convertito in legge 18 febbraio 2009 n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2009, n. 42), che prevede l'abrogazione espressa di una serie di norme risalenti, in vista della prossima creazione, prevista entro giugno 2009, di una banca dati unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente (che sarà denominata “Normattiva”).


 -  dicembre 2008  -

 Novità in materia di autotrasporto

Il d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11) apporta alcune modifiche ed integrazioni al d. lgs.  21 novembre 2005, n. 286, in materia di "liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività' di autotrasportatore". 

Il decreto, in particolare, prevede che il contratto di trasporto, da stipularsi di regola in forma scritta, debba avere "data certa" e debba contenere, in aggiunta alle altre indicazioni obbligatorie già previste, anche l'indicazione dei "tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata" (modifiche apportate all'art. 6 del d.lgs. n. 286/2005 dall'art. 1 d.lgs. n. 241/2008).

Al fine di "favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale", viene poi istituito un documento denominato “scheda di trasporto”, che dovrà essere compilato a cura del committente e conservato a bordo del veicolo dal vettore. Su detto documento (i cui contenuti saranno specificati in dettaglio da un decreto ministeriale) dovranno figurare indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce; alla tipologia ed al peso della merce trasportata; ai luoghi di carico e scarico della stessa. La sua mancata o erronea compilazione esporrà a sanzioni amministrative; la scheda potrà comunque essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 d.lgs. n. 286/2005, o da altra documentazione equivalente che contenga le indicazioni previste, e non sarà necessaria per i trasporti di merce a collettame (nuovo art. 7 bis del d.lgs. n. 286/2005, inserito dall'art. 1 d.lgs. n. 241/2008).

Infine, il decreto ridefinisce i percorsi formativi e i requisiti di età minima necessari per la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci e di passeggeri (art. 2 d.lgs. n. 241/2008).


 -  dicembre 2008  -

 Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

A partire dal 12 dicembre 2008 è applicabile il Regolamento CE n. 1896/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, L 399), che ha istituito e disciplinato il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

La disciplina europea è volta a "semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento" nonché ad "assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione".


 -  novembre 2008  -

 L'attesa sentenza delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale 

Con l’attesa ed importante sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze depositate contestualmente, nn. 26973, 26974, 26975), le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto i contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale e riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.

Questi, sinteticamente, i punti essenziali della decisione: 

-  la Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: o in forza di previsione espressa (come nel caso di danno conseguente a reato, ex art. 185 c.p.), oppure - sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma già introdotta dalle sentenze gemelle n. 8827 e 8828/2003 - quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

-  il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva;

conseguentemente, è scorretto distinguere il c.d. “danno morale ” dagli altri danni non patrimoniali: la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma semplicemente descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerata.

-  non è parimenti possibile concepire come categoria autonoma quella del c.d. "danno esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona: il pregiudizio di tipo esistenziale (cioè attinente all'esistenza della persona) è risarcibile, come danno non patrimoniale, solo entro i limiti segnati dall'art. 2059 c.c., e dunque solo in caso di previsione espressa di legge o di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno; al di fuori di tali casi non è data tutela risarcitoria.

 -  va in ogni caso negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali c.d. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero, pur oggettivamente seri, irrilevanti per il livello raggiunto; tali limiti non possono essere ignorati neanche nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità.

-  il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di responsabilità contrattuale, sempre nei limiti di cui all'art.2059 c.c., e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. 

-  per quanto attiene alla liquidazione del danno, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve ritenersi sbagliata la prassi di liquidare, in caso di lesioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, così come pure la prassi di liquidare, nel caso di morte di un familiare, il danno morale autonomamente da quello da perdita del rapporto parentale.

-    nel caso di danno da morte immediata (c.d. "danno tanatologico"), il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine; resta ferma la non risarcibilità del danno per la perdita della vita e la risarcibilità del danno biologico per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile.

-  il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza; la prova può fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.


 -  novembre / dicembre 2008  -

 Privacy: codice per avvocati e investigatori e semplificazione degli adempimenti

In data 6 novembre 2008, il Garante della privacy ha varato un codice che prescrive gli obblighi di  deontologia e buona condotta da osservarsi nel trattamento di dati personali da parte di avvocati e investigatori privati per "svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione".

Il codice - approvato dal Consiglio nazionale forense, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana e da altre associazioni di categoria - verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

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Da segnalare anche il provvedimento emanato dal Garante della Privacy il 27 novembre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008, che,  in attuazione dell'art. 34 comma 1 bis del Codice Privacy, inserito dalla legge n. 133/2008 ("manovra d'estate"), prevede modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico allegato al Codice, in relazione ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili da piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.


 - agosto / ottobre 2008 -

  Estesa a due anni la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione 

Può essere utile segnalare che nell'ambito della legge 27 ottobre 2008 n. 166, di conversione del d.l. 28 agosto 2008 n.134 ("Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi", vale a dire il c.d. decreto Alitalia), e precisamente con l'art. 3, comma 2 ter, è stato modificato l'art. 2952, 2° comma, c.c., portando da uno a due anni il termine di prescrizione dei diritti  nascenti dal contratto di assicurazione (diversi da quello al pagamento delle rate di premio, per il quale resta in vigore il termine di prescrizione annuale previsto dal 1° comma). Il secondo comma della citata disposizione codicistica ora recita: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

La modifica non è retroattiva: il nuovo termine di prescrizione biennale opererà con riferimento a tutte quelle situazioni contrattuali per le quali il termine di prescrizione annuale precedentemente in vigore non sia ancora decorso alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 28 ottobre 2008.


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