Come
ormai ogni anno, è stato approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 2011, il decreto-legge
n. 216 del 29 dicembre 2011 (c.d. decreto "milleproroghe"),
che stabilisce il differimento di diversi termini, negli ambiti più
svariati (dalle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alle
verifiche sismiche, dalla politica estera alla sanità, dagli
ammortizzatori sociali alle partite IVA inattive, ecc; si segnala, tra
l'altro, la nuova proroga al 31 dicembre 2012,
della sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita
locazione a favore degli inquilini rientranti in categorie deboli,
disposta dall'art. 29, comma 16°).
Decreto-legge su crisi da
sovraindebitamento e processo civile
Con
il decreto-legge
22 dicembre 2011, n. 212, recante “disposizioni urgenti in
materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina
del processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
dicembre 2011, n. 297 ed entrato in vigore il giorno successivo, il
Governo ha dettato nuove norme finalizzate ad "assicurare una
maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile".
In
particolare, il decreto, in vigore dal 23 dicembre 2011 ed ora in
attesa di conversione:
1)
nella sua prima parte (capo I, artt. 1-11), introduce uno strumento
finalizzato alla risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento di
consumatori e imprenditori non fallibili, attraverso un accordo che
preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
concordato con i creditori ed omologato dal Tribunale;
2)
nella sua seconda parte (capo II, artt. 12-17), detta nuove misure
deflattive incidenti sulla disciplina del processo civile, tra le quali
si segnalano:
-
da una parte, l’aumento da €.
516,46 ad €. 1.000 del valore delle cause davanti al Giudice di Pace
in cui la parte può stare in giudizio senza l’assistenza dell’avvocato
(art.82 comma 1° c.p.c.); nonché la previsione che nelle suddette
cause spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano
superare il valore della domanda (nuovo ultimo comma dell'art. 91
c.p.c.);
-
dall'altra parte, la rilevante modifica della recentissima disposizione
di cui all'art. 26 legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. "legge
di stabilità"), con la previsione che l’onere di presentare
istanza di trattazione al fine evitare l'estinzione dei giudizi pendenti
davanti alle Corti d’Appello riguardi le cause pendenti non più da
due ma da tre anni, e la soppressione dell'avviso alle parti
precedentemente previsto a carico della Cancelleria: il termine
perentorio di sei mesi per il deposito dell'istanza decorre, a norma
dell’art. 14, dalla data di entrata in vigore della legge e deve
ritenersi dunque già pendente.
Con
legge
22 dicembre 2011, n. 214 è stato rapidamente convertito il decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 recante ''disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
(c.d. "manovra salva-Italia", in Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2011, n. 300). Come noto,
il provvedimento, composto da 50 articoli, contiene un pacchetto di
misure urgenti ritenute indispensabili per assicurare stabilità al
paese ed affrontare l'attuale situazione di grave crisi finanziaria.
Tra
le numerose misure si segnalano:
sul
fronte delle maggiori entrate:
-
ritorno della tassazione della prima
casa, con l'introduzione dell'IMU (imposta municipale propria:
nella misura, quanto alla prima casa, dello 0,4% sul 160% della rendita
catastale rivalutata del 5%, con detrazione di € 200 nonché di € 50
per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età fino ad un massimo di
ulteriori € 400; e quanto agli altri immobili dello 0,76%; con
possibilità per i Comuni di limitati aggiustamenti in aumento o
diminuzione); avvio della riforma del Catasto con l'aggiornamento degli
estimi (art. 13);
-
introduzione a partire dal 1° gennaio 2013 di un nuovo tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TRES) che sostituirà Tarsu e Tia (art. 14);
-
aumento delle accise sui carburanti (art. 15);
-
prelievi addizionali su beni di lusso, quali
auto potenti, imbarcazioni ed aerei (art. 16),aumento delle imposte
gravanti su conti correnti e strumenti finanziari e prelievo sui
capitali "scudati" (art.19);
-
aumento progressivo dell'IVA a copertura della clausola di salvaguardia,
da attuare solo nel caso in cui sia necessario: le attuali aliquote IVA
del 10 e del 21% saranno incrementate di 2 punti percentuali a
decorrere dal 1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012; lo stesso
aumento continuerà a decorrere dal 1º gennaio 2013 mentre a decorrere
dal 1º gennaio 2014 le aliquote saranno ulteriormente aumentate di 0,5
punti percentuali (art. 18);
-
prescrizione con decorrenza immediata
a favore dell’Erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in
lire ancora in circolazione;
sul
fronte della riduzione di
spese:
-
riforma previdenziale, con estensione generalizzata del regime
contributivo a partire dal 1° gennaio 2012; innalzamento dell'età del
pensionamento "di vecchiaia" per le donne, con progressivi
incrementi, sino ad arrivare nel 2018 ai 66 anni, con equiparazione agli
uomini (è comunque richiesta un’anzianità contributiva almeno
ventennale); il pensionamento "anticipato" resta possibile con
41 anni e un mese di contributi per le donne e 42 e un mese per gli
uomini, che saranno aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di
un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (solo per il 2012, si
potrà lasciare il lavoro con 64 anni di età e 35 di contribuzione);
blocco delle rivalutazioni per le pensioni oltre € 1.400 negli anni
2012 e 2013 (art. 24);
-
soppressione di alcuni enti ed organismi, tra cui INPDAP e ENPALS, le
cui funzioni vengono attribuite all’INPS, e vari altri (art. 21);
misure volte ad abbattere i costi di funzionamento di Autorità
indipendenti e Province, con riduzione delle Giunte provinciali ad un
massimo di dieci componenti, limiti agli stipendi nella Pubblica
amministrazione, ecc. (artt. 22 - 23 ter);
sul
fronte degli incentivi allo sviluppo e della lotta all'evasione
fiscale:
-
deducibilità per le imprese dell'IRAP relativa alla quota imponibile
delle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2);
-
riduzione della soglia di tracciabilità dei
pagamenti da € 2.500 ad € 1.000 (art. 12).
La
legge di stabilità 2012 (legge
12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
- ex legge finanziaria) è stata approvata in via
definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265.
Il
provvedimento, che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede numerose misure,
molte delle quali concordate con l'Europa, tra le quali: misure in
materia di trattamenti pensionistici con previsione dell’età minima
di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia a partire dal 2026
(art. 5); misure per ridurre il debito degli enti locali e
liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
(artt. 8 e 9); nuovi principi guida per la riforma degli ordini
professionali e società tra professionisti (art. 10); riduzione di
oneri amministrativi per imprese e cittadini e riforma del collegio
sindacale nelle società (art. 14); norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e la previsione del divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse (art. 15); disposizioni
in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti
pubblici, con obbligo della P.A. di effettuare annualmente una
ricognizione del personale per verificare eventuali eccedenze (art. 16);
misure e incentivi diretti a promuovere l'occupazione giovanile e i
contratti di apprendistato, l’occupazione femminile, l'utilizzo dei
contratti part-time e il telelavoro (art. 22), ecc.
Tra
le norme in materia di
procedimenti civili (c.d.
"pacchetto giustizia"), si deve segnalare l'introduzione
dell'onere di presentare una "istanza di trattazione",sottoscritta
personalmente dalla parte, nei procedimenti pendenti davanti alla Corte
di cassazione e aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate
prima del 4 luglio 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti
di appello da oltre due anni al 1° gennaio 2012. Tale istanza dovrà
essere presentata nel termine di sei mesi dalla ricezione di apposito
avviso a cura della Cancelleria; in mancanza le impugnazioni si intenderanno
rinunciate.
Vengono
introdotte inoltre disposizioni relative all'impiego della posta
elettronica certificata nel processo civile (art. 25) e apportate
alcune modifiche alle norme del codice di procedura che disciplinano il
processo d'appello allo scopo di accelerarne lo svolgimento (si segnala la previsione di una multa fino a un massimo di 10.000
euro in caso di rigetto della istanza di sospensione dell’esecutività
della sentenza di primo grado; cfr. art. 27, le cui disposizioni entrano in
vigore decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e
dunque il 31 gennaio 2012).
Da
evidenziare inoltre gli ennesimi
aumenti del contributo unificato
(art. 28):
-
aumento della metà del contributo per i giudizi di impugnazione e
raddoppio per i ricorsi in Cassazione (nuovo comma 1° bis
dell'art. 13 T.U. spese di giustizia, applicabile anche ai procedimenti
pendenti in cui il provvedimento da impugnare sia pubblicato o
depositato successivamente alla data di entrata in vigore della nuova
norma);
-
pagamento integrale del contributo per domanda riconvenzionale, chiamata
in causa e intervento autonomo (nuovo testo dell'art. 14 comma 3°
del T.U. spese di giustizia)
Le principali finalità del provvedimento sono il sostegno per l’avvio
di nuove imprese, in particolare da parte di giovani e donne e la
valorizzazione del loro potenziale di crescita, produttività e
innovazione.
Tra i principi generali posti dallo statuto vi sono, tra
l’altro: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la
semplificazione burocratica e la progressiva riduzione degli oneri
amministrativi; il diritto delle imprese
all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio. Il testo
legislativo si compone di 21 articoli, dei
quali solo alcuni hanno immediata efficacia, mentre molti altri dovranno essere attuati
attraverso successivi regolamenti e decreti.
E'
25
ottobre 2011 il
d.lgs.
14 settembre 2011 n. 167 ("Testo unico dell'apprendistato",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2011, n. 236).
Il
decreto legislativo di riforma prevede tre diverse tipologie di
apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca) e ne revisiona e
semplifica la disciplina.
E'
entrato in vigore il 6 ottobre
2011 il decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante "Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011, n. 220.
Scopo dell'intervento legislativo è di ridurre e semplificare i
procedimenti civili regolati da leggi speciali, dando attuazione alla
terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno
2009, n. 69 di riforma del processo civile.
Il
provvedimento ha inteso restituire centralità al codice di procedura
civile e fornire agli operatori del diritto un unico testo normativo,
complementare rispetto al codice, che riassume tutte le disposizioni
relative a riti speciali e ne razionalizza la disciplina processuale,
eliminando differenze di regolamentazione non
giustificate da esigenze effettive.
In tale ottica, 33 procedimenti
speciali (tra cui i procedimenti di opposizione a sanzione
amministrativa e opposizione
al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; i
procedimenti di liquidazione degli onorari e
dei diritti di avvocato; i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice
della privacy, di immigrazione, di protesti ecc.) sono stati ricondotti a tre modelli disciplinati dal codice di
procedura civile (rito ordinario, rito del lavoro, rito sommario di
cognizione).
Si
segnala anche il dimezzamento del termine per proporre l'opposizione
al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che
passa da 60 a 30 giorni.
La
manovra-bis, concepita con il decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(in Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216 ed in vigore dal giorno
successivo, 17 settembre 2011)
recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo", ha dettato una serie di disposizioni per la
riduzione della spesa pubblica e in materia di entrate, volte al
raggiungimento entro il 2013 dell’obiettivo del pareggio di bilancio,
richiesto dall'Unione Europea.
La
misura di maggiore impatto è
certamente quella, introdotta in sede di conversione, relativa all’aumento dal 20 al 21% dell’aliquota
IVA ordinaria (art. 2 comma 2 bis); sul piano fiscale, è
stato previsto inoltre un contributo di solidarietà del 3% sui redditi
superiori a 300.000 euro lordi annui.
Tra
le altre, disparate, disposizioni ve ne sono diverse che rivestono interesse
per la professione forense; in particolare:
-
l'art. 3, comma 5°, che detta disposizioni di principio in vista della
futura riforma della professione;
-
l'art. 1, commi da 2 a 6, recante la delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari;
-
l'art. 1 ter, che modifica la norma sul calendario del processo
civile di cui all'art. 81 bis
disp. att. c.p.c.;
-
l'art. 2, comma 5°, che introduce la sanzione accessoria della
sospensione del professionista per inosservanza di obblighi di natura
fiscale;
-
infine, l'art. 2, commi da 35 bis
a 35
sexies,
attraverso i quali si confermano le modifiche in materia di contributo
unificato già introdotte dalla manovra di luglio e si provvede alla
razionalizzazione e al coordinamento delle relative norme; si introduce
inoltre la condanna al versamento allo Stato di somma pari al contributo
unificato dovuto per il giudizio quale misura sanzionatoria a carico
della parte che senza giustificato motivo ometta di partecipare al
procedimento di mediazione.
E'
stata pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011 la legge
27 luglio 2011, n. 128 recante la "nuova disciplina
del prezzo dei libri",
con cui viene limitato il margine di sconto praticabile
Dal
1° settembre i venditori al dettaglio, anche on line, non
potranno più applicare sconti superiori al 15% sul prezzo fissato dagli
editori o importatori, salvo che in occasione di particolari
manifestazioni o in favore di attività non lucrative di utilità
sociale (quali biblioteche o istituzioni scolastiche). Gli
editori potranno organizzare campagne promozionali di durata non
superiore ad un mese e non reiterabili più di una volta nel corso
dell'anno, con sconti comunque non superiori al 25% del prezzo già in
precedenza fissato e con esclusione del mese di dicembre.
-
luglio 2011 -
Manovra
di luglio 2011 e novità in materia
di contributo unificato
Il
decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, recante "disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria", in vigore dal
6 luglio,è stato convertito in tempi record nella legge
15 luglio 2011 n. 111,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 ed in
vigore dal 17 luglio.
Il
provvedimento contiene una serie di norme finalizzate alla correzione
dell'indebitamento statale, alla riduzione dei costi
della politica e degli apparati amministrativi nonché alla
razionalizzazione ed al monitoraggio della spesa pubblica. Tra le
novità di più immediato impatto per i cittadini sono da segnalare la
riforma del regime dei contribuenti minimi (limitato ai giovani sotto i
35 anni e con riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva), l'introduzione
del "superbollo" per le auto potenti, l'aumento dell'imposta di bollo sui
conti titoli, con adozione di un criterio di progressività; l'introduzione, con la legge di
conversione, di un ticket sanitario di 10 euro sulle visite
specialistiche e sulle analisi.
L'art. 37 (“Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la
celere definizione delle controversie”) introduce
inoltre una serie di novità in materia di organizzazione degli uffici
giudiziari e gestione dei procedimenti.
Con
tale norma ancora
una volta si interviene sul Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R.
n. 115 del 2002), prevedendo nuovi aumenti del contributo unificato
nonché eliminando diversi casi di esenzione (vengono ad esempio
assoggettati al contributo l'esecuzione per consegna e rilascio; i
giudizi di separazione personale dei coniugi e divorzio; i giudizi di lavoro e in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie qualora la parte
ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore ad € 31.884,48). Il
contributo unificato viene introdotto anche per il processo tributario,
in sostituzione del regime dell'imposta di bollo, con una tabella a
parte.
Si
deve evidenziare inoltre la previsione contenuta nel nuovo comma 3 bis,
inserito nell’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia dal comma 6°
lett. q dell'art. 37 del d.l., ove si prevede un discutibile
ulteriore aumento a titolo "sanzionatorio" del contributo
unificato, nella misura del 50%, qualora non vengano indicati negli atti
del procedimento il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o il codice fiscale della parte ("Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli
articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora
la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del
giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo
unificato e' aumentato della metà"). Quanto al processo
civile, appare erroneo il richiamo all'art. 125 c.p.c., che nulla
dispone in merito all'obbligo del difensore di indicare il proprio
numero di telefax o indirizzo di posta elettronica negli atti; la
previsione è contenuta invece nell'art. 170 c.p.c., nel quale peraltro,
diversamente da quanto risulta dalla disposizione sanzionatoria
contenuta nel
decreto, l'indicazione del telefax e dell'indirizzo e-mail erano
previste come alternative e non era richiesta l'indicazione di un
indirizzo di posta elettronica certificata.
Con
il d.
lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2011, n. 129) è stato adottato il "Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio"
Il
Codice, in
vigore dal 21 giugno 2011, riordina e semplifica la normativa statale in materia,
nel contempo introducendo anche numerose norme innovative, con lo
scopo di stimolare
lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela a consumatori
ed operatori del settore. Nel decreto anche, in attuazione della
direttiva 2008/122/CE, nuove norme per i contratti di multiproprietà e
per i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine.
Nullità del regolamento sulle
specializzazioni forensi
Il
T.A.R.
Lazio, con sentenza del 9 giugno 2011 n. 5151, ha dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 21
septies della legge n. 241
del 1990, il regolamento "per il riconoscimento del titolo di
avvocato specialista" approvato dal Consiglio Nazionale
Forense in data 24
settembre 2010 (che sarebbe entrato in vigore a fine giugno).
Il
TAR, rilevato
che la materia della regolamentazione delle professioni appartiene alla legislazione
concorrente dello Stato e delle Regioni, ha dichiarato la carenza di
attribuzione in capo al CNF in relazione al provvedimento adottato.
Con
il decreto
- legge 13 maggio 2011 n. 70 ("Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio
2011 ed attualmente in corso di conversione, sono state introdotte
misure riguardanti tra l'altro: crediti di imposta per le ricerca e
le nuove assunzioni nel Mezzogiorno; interventi per il rilancio
dell'edilizia e le opere pubbliche; semplificazioni degli adempimenti
fiscali e in materia di privacy, ecc..
Con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2011 della legge
26 febbraio 2011, n. 10 si è concluso io travagliato iter di
conversione del decreto-legge
n. 225 del 29 dicembre 2010, recante "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", l'ormai consueto milleproroghe"
di fine anno.
Le
norme prorogate sono le più disparate, spaziando dal "5 per
mille" al prezzo del biglietto al cinema, dalla
sospensione delle imposte per i terremotati in Abruzzo ed i
residenti nelle zone alluvionate del Veneto alla
riforma della riscossione delle imposte sul territorio comunale, ecc.
Da segnalare anche la "liberalizzazione" dell'accesso internet
WiFi da luoghi pubblici, con l'abrogazione delle disposizioni del decreto
"Pisanu" (decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 7) relative
agli obblighi di identificazione degli utilizzatori e conservazione dei
dati.
Moltissime
ed eterogenee sono anche le disposizioni inserite in sede di conversione, tanto da
fare da parte di molti accostare il provvedimento ad una mini-Finanziaria
e provocare un intervento ammonitore del Capo dello Stato; sono da evidenziare
in particolare:
- lo slittamento di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) dell’entrata
in vigore della mediazione obbligatoria, ma per le sole controversie in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
(art. 2, comma 16 decies);
-
la discussa norma interpretativa in materia di anatocismo,
secondo cui la prescrizione decennale relativa ai diritti nascenti
dall'annotazione in conto corrente - e dunque per far valere il diritto
del correntista ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente
corrisposto alla banca - decorre dal giorno dell'annotazione
dell'operazione stessa e non dalla data di chiusura del conto, come,
invece, aveva ribadito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
24418/2010;
-
la nuova proroga al 31 dicembre
2011 della sospensione legale degli sfratti per le categorie deboli.
-
dicembre 2010 -
Modifica del tasso di interesse legale
Dal
1° gennaio 2011 la misura
del tasso degli interessi legali di cui all’art 1284 c.c. sale
dall'attuale 1% all'1,5%
in ragione d’anno
(cfr. decreto
7 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010).
-
novembre 2010 -
Il "Collegato Lavoro"
E'
giunta all'approvazione definitiva dopo una travagliata elaborazione
la legge
4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” ,
c.d. "Collegato Lavoro alla manovra di finanza pubblica".
Lo scorso marzo ilprovvedimento
era stato rimandato alle Camere dal Presidente della Repubblica, che
aveva sollevato rilievi riguardanti in particolare la materia
dell’arbitrato e delle clausole compromissorie.
La
legge (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262) è
entrata in vigore il 24 novembre
2010.
Le
novità introdotte dal provvedimento sono numerose; evidenziamo di
seguito alcune tra quelle più rilevanti :
-
CONCILIAZIONE e ARBITRATO (art. 31): il tentativo di
conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro, torna ad
essere facoltativo e non si configura più come condizione di
procedibilità della domanda giudiziale; l'obbligatorietà permane
unicamente in relazione ai contratti certificati in base al d.lgs. n.
276/2003. Il novellato testo dell'art. 410 c.p.c. ridisegna la
disciplina del nuovo tentativo di conciliazione, unica sia per il
settore del lavoro privato che per quello pubblico, profondamente
modificandola. Per quanto concerne l’arbitrato, si prevede che il
prestatore di lavoro debba decidere preventivamente se ricorrervi; la
scelta potrà, però, avvenire solo alla conclusione del periodo di
prova, ove previsto, oppure trascorsi almeno 30 giorni dalla data di
stipulazione del contratto; rimarrà in ogni caso di competenza del
giudice ordinario l'impugnazione del licenziamento.
-
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO E DECADENZE (art. 32): come già in
passato, il licenziamento deve essere impugnato, con qualsiasi atto
scritto, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua
comunicazione (o dalla comunicazione dei motivi se non contestuale); si
prevede ora tuttavia che l'impugnazione perda efficacia se non seguita,
entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso o
dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato. Il nuovo regime delle impugnazioni trova
inoltre applicazione, oltreché nelle ipotesi di licenziamento, anche in
relazione ad un'ulteriore serie eterogenea di provvedimenti datoriali:
recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche nella modalità a progetto; trasferimento
individuale ex art. 2103 c.c.; azione di nullità del termine apposto al
contratto di lavoro (anche se già in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del collegato, con termine per l'impugnazione decorrente
dalla scadenza del termine apposto al contratto; ed anche se già
conclusi, con decorrenza in questo caso del termine dalla data di
entrata in vigore della legge); alla cessione di contratto di lavoro
nell'ambito di un trasferimento d'azienda (o suo ramo) ex art. 2112
c.c.; ed in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso
dal titolare del contratto.
-
CONTRATTI
A TERMINE (art. 32): nel caso in cui, a seguito della
violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo
determinato, sia prevista la sua conversione in contratto a tempo
indeterminato, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di
risarcire il lavoratore con una indennità "onnicomprensiva"
da 2,5 a 12 mensilità di retribuzione, in caso di termine
illegittimamente apposto al contratto di lavoro subordinato; la norma,
di non univoca interpretazione, trova applicazione anche nei giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
- NUOVA
DISCIPLINA DEI PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVE
DISABILITA' di cui alla legge n. 104/1992 (art.
24):
vengono eliminati i requisiti della “continuità” ed
“esclusività” dell’assistenza; la fruizione dei benefici, cui
prima avevano diritto parenti e affini fino al terzo grado, viene però
limitata a coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, con
eccezione solo per il caso in cui i genitori o il coniuge della persona
da assistere abbiano superato i 65 anni o siano anch'essi affetti da
grave disabilità ovvero siano deceduti o mancanti; si stabilisce
espressamente che la possibilità di fruire dei permessi per la stessa
persona in situazione di disabilità grave non può essere riconosciuta
a più di un lavoratore dipendente (l'unica deroga riguarda
i genitori
di figli disabili, che possono fruire alternativamente dei permessi).
-
Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro (art. 30): con
riferimento alle "clausole generali" contenute nella
disciplina legislativa in materia di lavoro, si stabilisce che il
controllo giudiziale non possa essere esteso al merito delle valutazioni
tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o
al committente; nel valutare le motivazioni poste alla base del
licenziamento, il giudice dovrà inoltre tener conto delle tipizzazioni
di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti
collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle
commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.
-
Disposizioni relative al PUBBLICO IMPIEGO, tra cui: delega al
Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, con
ridefinizione del rapporto di vigilanza del sugli stessi (art. 2);
semplificazione di molti adempimenti relativi alle vicende dei rapporti
di lavoro con le pubbliche amministrazioni; obbligo di trasmissione al
Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi a curriculum,
retribuzione e i tassi di presenza e assenza del personale; ampliamento
della possibilità di fruire della mobilità volontaria; facoltà
di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del
part-time già adottati prima dell’entrata in vigore del D.L. 112/2008;
istituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le
discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e
dalle rappresentanze sindacali, chiamato a vigilare sull’effettiva
pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di
‘mobbing’ (art. 21).
-
Deleghe al Governo, per la revisione della disciplina in tema di
pensionamento dei lavoratori impiegati in lavori usuranti (art. 1); e
per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi (art. 23); differimento delle deleghe in materia di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi
all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (art. 46).
Le Sezioni Unite sui termini nell'opposizione
a decreto ingiuntivo
Con
sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno stabilito l'innovativo principio di diritto secondo
cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il dimezzamento
dei termini di comparizione di cui all'art. 645 comma 2° c.p.c. deve
ritenersi un effetto legale della proposizione dell’opposizione; i
termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono, pertanto,
automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l'opposizione
sia stata proposta (e non soltanto nel caso di effettiva assegnazione
all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario
previsto dall’art. 163 bis c.p.c.., come precedentemente, con
orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza della Corte
riteneva).
La
tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata
costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
La
giurisprudenza di merito si è ad oggi comunque pronunciata nel senso
della non retroattività del nuovo principio giurisprudenziale,
ritenendone la non applicabilità
alle cause instaurate precedentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite
(cfr. sentenza 8 ottobre 2010 del Tribunale di Varese) o comunque
ritenendo che il mutamento di orientamento interpretativo giustifichi la
rimessione dell'opponente in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., nel
testo in vigore dal 4 luglio 2009 (ordinanza 11 ottobre 2010 del
Tribunale di Torino).
Con ordinanza n. 6514 del 22 marzo 2011, la Sezione Terza della
Cassazione ha richiesto un nuovo intervento delle Sezioni Unite,
non aderendo al principio di diritto da queste elaborato con la
pronuncia n. 19246/2010 La Corte ha evidenziato che tale ultima
soluzione determina, in via meramente interpretativa, un aggravamento
della posizione di una sola delle parti del giudizio nell’esercizio
del diritto di difesa non previsto dalla legge, il tutto in un
procedimento che vede già il convenuto opponente in una posizione di
svantaggio rispetto all’attore-opposto.
-
luglio / settembre 2010 -
Codice del processo amministrativo
Dal
16 settembre 2010 sono in vigore
le nuove norme procedurali per i processi
davanti ai Tribunali Amministrativi regionali e al Consiglio di Stato di
cui al d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio
2010, n. 156 ed emanato in attuazione della delega conferita al Governo
con l'art. 44 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
La
riorganizzazione del processo amministrativo, finora disciplinato da
norme anche molto risalenti, ha lo scopo di assicurare la snellezza,
concentrazione ed effettività della tutela, nonché di garantire la
ragionevole durata del processo.
E'
entrato in vigore il 19 settembre 2010 il d.lgs.
n.141 del 13 agosto 2010 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 209)
che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta modifiche alla
disciplina dei contratti di credito al consumo (intervenendo sulle norme
contenute nel Testo Unico Bancario e nel Codice del Consumo), al fine di
garantire ai consumatori maggiori tutele e più trasparenza.
Vengono,
tra l'altro, posti a carico del finanziatore o intermediario una serie
di obblighi informativi precontrattuali e l'obbligo di effettuare, prima
della conclusione del contratto, una valutazione del merito creditizio
del consumatore; a favore del consumatore viene poi prevista la facoltà
di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla sua
conclusione e il diritto di rimborsare anticipatamente in qualunque
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto, con esonero dagli
interessi e costi dovuti per la residua durata del contratto, salvo un
equo indennizzo per il finanziatore nella misura normativamente
determinata. Vengono inoltre inserite nel Testo Unico bancario le
disposizioni già varate nel 2007 sulla automatica estinzione
dell'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti dal contratto
di mutuo.
Manovra economica estiva (e aumento del
contributo unificato)
E'
stato convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 2010) il decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010),
intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica" e recante
un'ampia serie di misure anti-crisi, dettate allo scopo precipuo di ricondurre
il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 nei limiti previsti dal Trattato di Maastricht.
La
manovra
prevede tagli alla spesa pubblica, riduzione dei costi della politica e
della pubblica amministrazione,
congelamento dei trattamenti economici nel pubblico impiego per tre
anni e tagli alle retribuzioni pubbliche
più elevate; misure
di contrasto all’evasione fiscale e contributiva; interventi
fiscali a sostegno delle imprese e misure volte a ridurre
il peso della burocrazia.
Si
evidenzia l’art. 48 bis ("Assunzione di magistrati")
introdotto in sede di conversione, che, modificando i commi 1 e 2
dell’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, ha aumentato del 10 % gli importi del
contributo unificato. Sembra che gli introiti derivanti dal
nuovo aumento saranno destinati all'assunzione di nuovi magistrati.
La
legge di conversione è entrata in vigore il 31
luglio 2010, giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
E'
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 la legge
29 luglio 2010, n. 120recante "Disposizioni in
materia di sicurezza stradale".
La
legge ha apportato numerose e significative modifiche alle norme del
Codice della Strada (sono stati modificati circa 80 articoli). L'intento
della riforma è quello di incrementare il livello della sicurezza
stradale, sia attraverso l'inasprimento delle sanzioni per violazioni
delle norme del codice, sia attraverso misure finalizzate alla
prevenzione degli incidenti ed al miglioramento delle infrastrutture
stradali e della segnaletica.
Alcune delle nuove norme sono entrate in vigore già il 30 luglio 2010,
giorno successivo alla pubblicazione della legge; le restanti (eccezion
fatta per quelle per cui sarà necessaria l'emanazione di apposite
disposizione attuative), sono operative dal 13
agosto scorso.
Tra
le novità più significative vi sono quelle in materia di guida sotto
l'influenza di alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze
stupefacenti (e in particolare, sulla "tolleranza zero" quanto
all'assunzione di alcool per neopatentati, minori di 21 anni e persone
che svolgono professionalmente attività di trasporto di persone o cose)
e la riduzione da 150 a 90 giorni del termine per la notifica del
verbale di contestazione delle violazioni (con riferimento alle
infrazioni commesse dopo il 13 agosto 2010).
Il
Codice della Strada aggiornato (sito Autoscuola Pozzi) con nuova
tabella decurtazione punti e link alle prime circolari esplicative
del Ministero dell'Interno.
-
aprile 2010 -
"ComUnica",
la Comunicazione unica d’impresa
A
partire dal 1° aprile 2010,
la "Comunicazione unica", già attiva dal 1° ottobre 2009 con
carattere facoltativo, diventa l'unica modalità possibile per creare
una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già esistenti.
La
procedura, regolata dall’art. 9 del d.l.
n. 7/2007 convertito con la legge 2 aprile 2007 n. 40 ("Bersani
bis"), consente l'adempimento di tutti gli obblighi
relativi alla nascita di un’impresa o alle sue variazioni, verso
Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, attraverso un'unica
comunicazione da inoltrarsi in via telematica. A tale fin è richiesto l’utilizzo
del software gratuito "ComUnica", a disposizione degli
utenti sul sito www.registrodelleimprese.it, della firma digitale e
della posta elettronica certificata (PEC).
In
questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della
"multivigenza" (e cioè a scelta o nel testo originario come
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, o nel testo vigente alla data di
consultazione della banca dati, oppure nel testo vigente a qualunque
data pregressa indicata dall'utente) gli atti normativi pubblicati dal 1°
gennaio 1981 fino al corrente; gli altri atti normativi pubblicati in
epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980)
sono consultabili solo nel testo originario.
Le Sezioni Unite sulla competenza in materia
di equa riparazione
Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nn.
6306 e 6307 del 16 marzo 2010, andando in contrario avviso rispetto
all'orientamento giurisprudenziale
finora costantemente seguito dalle Sezioni semplici, hanno dettato nuovi
principi in materia di competenza territoriale sui
giudizi relativi alle domande di equa riparazione per l'eccessiva durata
dei procedimenti ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge "Pinto").
L'interpretazione
fino ad oggi adottata limitava
infatti l'applicazione del criterio stabilito dall’art. 11 c.p.p.,
richiamato dall'art. 3, comma 1°, della legge
24 marzo 2001, n. 89,
ai soli casi in cui il giudizio presupposto si svolgesse davanti al
giudice ordinario, escludendola invece con riferimento ai giudizi
svoltisi davanti a giudici speciali ovvero pendenti o definiti davanti
alla stessa Corte di Cassazione.
Secondo
le Sezioni Unite, deve ritenersi invece preferibile l'interpretazione
che "considera e, pertanto, "assume
a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di
merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale,
davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così
individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di
collegamento della competenza e di individuare il giudice competente
sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall'articolo 11 del
Codice procedura penale ed è richiamato nel primo comma dell'articolo 3
della legge”.
Grazie
alla nuova linea interpretativa ora accolta, tra l'altro - rileva la
Corte - "sarà favorita la diffusione del contenzioso
sull’intero sistema delle Corti di appello, anziché la sua elevata
concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal fatto di avervi
sede gli organi di vertice dei differenti ordini giudiziari, ordinario e
speciale".
Mediazione delle controversie civili e
commerciali
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il d.lgs.
4 marzo 2010 n. 28("decreto Alfano") in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,
attuativo della delega contenuta all'art. 60 dellalegge
18 giugno 2009, n. 69 (recante"Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile").
-
La mediazione.
La
mediazione è definita dal decreto (art. 1) come "l'attività'...
svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione
di una controversia" - c.d. mediazione
"facilitativa", finalizzata alla "conciliazione"
della controversia - "sia nella formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa" - c.d. mediazione valutativa. Tale
attività deve svolgersi davanti ad un mediatore professionista
("la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti..")
appartenente ad uno degli Organismi di conciliazione, istituiti
da enti pubblici e privati, iscritti nell'apposito registro che
sarà istituito con decreto presso il Ministero della Giustizia (art.
16; sino all'emanazione del nuovo decreto attuativo, si farà
riferimento al registro già istituito con decreto del Ministro della
Giustizia 23 luglio 2004, n. 222 ai fini della conciliazione
societaria). Nel registro saranno iscritti a semplice domanda gli
Organismi istituiti dai Consigli degli Ordini degli avvocati e dalle
Camere di Commercio (cfr. artt. 18 e 19).
-
Mediazione obbligatoria e
facoltativa.
Con
obiettivi di deflazione della giustizia e di diffusione della cultura
del ricorso a soluzioni alternative di risoluzione delle controversie,
il decreto legislativo prevede che, per una serie rilevante di
controversie in materia civile e commerciale (e cioè, ai sensi dell’art. art. 5 comma 1°, tutte
quelle in materia di: condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari), il previo esperimento di un
procedimento di mediazione diventi condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
La
procedura dovrà essere obbligatoriamente esperita anche qualora sia
contenuta nel contratto vigente tra le parti, o nello statuto o atto
costitutivo dell'ente, una clausola di mediazione o conciliazione.
In tutte le altre controversie civili e
commerciali, vertenti su diritti disponibili, la mediazione sarà
esperibile per volontaria scelta delle parti, anche su invito
rivolto loro dal Giudice nel corso del processo (cfr. art. 2 e art.
5 comma 2°).
Qualora
il procedimento di mediazione, nei casi in cui è obbligatoriamente
previsto, non sia esperito, l'improcedibilità dovrà essere eccepita
dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non
oltre la prima udienza; in tal caso il Giudice assegnerà alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione, fissando nuova udienza a data successiva alla scadenza del
termine di quattro mesi di durata massima del procedimento (art. 5).
Si
prevede, inoltre, l'obbligo dell’avvocato di informare per iscritto
l'assistito, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi
della mediazione e delle agevolazioni fiscali ad essa correlate,
nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La
violazione di tale obbligo comporta l'annullabilità del contratto con
il cliente; il documento contenente l'informativa deve essere
sottoscritto dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio (art. 4 comma 3°).
-
Lo svolgimento del procedimento di
mediazione.
Il
procedimento di mediazione si svolgerà senza particolari formalità,
secondo il regolamento dell'Organismo di conciliazione scelto dalle
parti, che potrà prevedere anche modalità telematiche di
espletamento della procedura. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l'Organismo potrà nominare uno o più
mediatori ausiliari, o ricorrere ad esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali (art. 8).Il
procedimento di mediazione si svolgerà senza particolari formalità,
secondo il regolamento dell'Organismo di conciliazione scelto dalle
parti, che potrà prevedere anche modalità telematiche di
espletamento della procedura. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l'Organismo potrà nominare uno o più
mediatori ausiliari, o ricorrere ad esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali (art. 8).
Dovranno
in ogni caso essere garantite sia la riservatezza del
procedimento che l'imparzialità e la professionalità del
mediatore (cfr. art. 3, nonché
artt. 9-10 e art. 14 del decreto). In
particolare, il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'ambito
del procedimento di mediazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza
rispetto alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo,
che non potranno essere utilizzate nel successivo eventuale giudizio, né
formare oggetto di prova testimoniale; il mediatore e' altresì tenuto
alla riservatezza sulle informazioni acquisite da ciascuna parte nel
corso delle sessioni separate, che non potrà rivelare all'altra parte
in assenza di esplicita autorizzazione.
La
domanda di mediazione, dal momento della sua comunicazione alle altre
parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della
domanda giudiziale; essa impedisce altresì, per una sola volta, la
decadenza, ma se il tentativo fallisce l'azione deve essere promossa
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del
verbale presso la segreteria dell'organismo (art. 5 comma 6°).
Il
procedimento dovrà concludersi nel termine massimo quattro mesi
a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero
dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della
stessa, e non soggetto a sospensione feriale (art. 6). Per espressa
disposizione legislativa il periodo necessario per lo svolgimento della
mediazione non sarà considerato rilevante ai fini della valutazione di
ragionevole durata del processo (art. 7).
-
Esito della mediazione ed
effetti sull'eventuale successivo giudizio.
In caso
di raggiungimento dell'accordo, al verbale di mediazione omologato
con decreto del Presidente del Tribunale, e' omologato, su istanza di
parte e previo accertamento della regolarità formale e della non
contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative dell'accordo
raggiunto, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario
ha sede l'Organismo, è attribuita efficacia di titolo esecutivo
(art. 12)
Nel caso invece che l'accordo non venga raggiunto, il mediatore
a sua discrezione potrà - e dovrà qualora richiesto da entrambe le
parti - formulare una proposta finale di risoluzione della
controversia, che ciascuna delle parti, entro sette giorni dalla sua
comunicazione, dovrà decidere se accettare o meno (art. 11). In tal
caso, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda alla proposta
finale del mediatore, le spese processuali saranno poste a carico dalla
parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa, anche se vittoriosa
(art. 13).
In ipotesi di mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice potrà
infine desumere dal comportamento della parte argomenti di prova
ai sensi dell'articolo 116 comma 2° del codice di procedura civile
(art. 8 comma 5°).
-
Incentivi fiscali.
Tutti
gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa
(art. 17; il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro
il limite di valore di 50.000 euro); sarà inoltre riconosciuto alle parti un
credito d'imposta
commisurato all’indennità da esse corrisposta agli Organismi di
conciliazione, fino all'ammontare massimo di euro 500,00 (art. 20).
-
Entrata in vigore.
Il
decreto entrerà in vigore il 20
marzo prossimo;
le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria acquisteranno
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto, e dunque dal 20 marzo
2011, e saranno applicabili ai
procedimenti iniziati successivamente da tale data.
N.B.
Con il decreto "milleproroghe" per il 2011 (decreto-legge
n. 225 del 29 dicembre 2010, recante "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie",
convertito in legge
26 febbraio 2011, n. 10) è stato disposto lo slittamento di dodici mesi
(quindi al 20 marzo 2012)dell’entrata
in vigore della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
(art. 2, comma 16 decies).
Si evidenzia che sono precettivi
già dal 20 marzo 2010 gli obblighi di informazione posti a carico
dell'avvocato.
In vista
dell'assolvimento di tali obblighi il Consiglio Nazionale Forense ha
predisposto una circolare e un fac-simile di informativa che i
legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. Anche l'Unione
Nazionale delle Camere Civili ha predisposto un modello, formulato con
specifico riferimento all'attuale fase transitoria nella quale ancora
non sono efficaci le norme relative alle ipotesi di mediazione
obbligatoria.
Si sottolinea che l''informazione
dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta,
ed anche in caso di conferimento di incarichi relativi ad assistenza
stragiudiziale.
Regolamento attuativo del Codice della
proprietà industriale
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010, ed è
entrato in vigore il giorno successivo, 10 marzo, il decreto
del Ministero dello
Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, contenente il regolamento attuativo del Codice della
Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005).
Il
regolamento, elaborato in stretta collaborazione con i consulenti in
proprietà industriale, detta le modalità applicative per
il deposito delle domande di registrazione dei diritti di proprietà
industriale. La
finalità è quella di semplificare le pratiche amministrative,
favorendo nel contempo il contrasto al fenomeno della contraffazione e
la tutela dei cittadini consumatori, nel rispetto della normativa
comunitaria e internazionale.
Operativa
la testimonianza scritta nel processo civile
Con
il decreto del Ministero della Giustizia 17 febbraio 2010
di "Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle
relative istruzioni per la sua compilazione”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, diventa operativo l’istituto
della testimonianza scritta, introdotto nel nostro sistema processuale
dall'art. 46 comma 8° della legge
18 giugno 2009, n. 69, attraverso l'inserimento nel codice di
procedura civile del nuovo art. 257 bis.
Ricordiamo
che con tale norma è stata ammessa la possibilità che il Giudice, su
accordo delle parti e avuto riguardo alla natura della causa e alle
circostanze del caso, disponga che il testimone renda la propria
deposizione in forma scritta. In tal caso il testimone dovrà compilare
in ogni sua parte, a penna e in modo leggibile, l'apposito modello
notificatogli a cura della parte che ha richiesto la prova; apporre su
ciascuna facciata la propria firma in presenza di un Segretario comunale
e di un Cancelliere che la autentichino, quindi consegnarlo nella
Cancelleria a mani o a mezzo posta raccomandata. Il Giudice, esaminate
le dichiarazioni del teste, potrà comunque sempre disporre che lo
stesso sia chiamato a deporre nuovamente davanti a lui.
Nel
caso in cui la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa gia
depositati dalle parti, è previsto che la stessa possa essere resa
mediante una semplice dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa
al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa,
senza necessità di fare ricorso al modello ministeriale.
La testimonianza scritta potrà essere utilizzata nei
procedimenti instaurati a partire dal 16 marzo
2010.
Interventi urgenti per la
funzionalità del sistema giudiziario
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il
decreto-legge
n. 193 del 30 dicembre 2009, contenente una serie di "interventi
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario",
convertito quindi, con modificazioni, nella legge
22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2010
In
particolare, l'art. 4 del decreto prevede misure per la
digitalizzazione della giustizia, prevedendo l'applicazione al
processo civile e penale del "Codice dell'amministrazione
digitale" di cui al d.lgs. n. 82/2005, e dando ingresso nei
processi civili e penali alla posta elettronica certificata quale
strumento per comunicazioni e notificazioni, secondo regole
tecniche che dovranno adottarsi con decreti ministeriali entro 60 giorni
dalla conversione in legge.
Viene
pertanto introdotto nel codice di procedura civile il nuovo art. 149 bis,
sulla "Notificazione a mezzo posta elettronica", che
stabilisce, in mancanza di un espresso divieto di legge, la possibilità
per l'Ufficiale giudiziario di effettuare la notifica attraverso la
posta elettronica certificata. Una
volta adottata la normativa tecnica necessaria, dovranno, in
particolare, effettuarsi con tale modalità le notificazioni e
comunicazioni al procuratore costituito di cui all'art. 170 comma 1°
c.p.c. e quelle dirette al C.T.U.; a tal fine si prevede che nell'Albo
degli avvocati sia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato all'Ordine ai sensi dell'art. 16 d.l.
n. 185/2008
Il
decreto apporta inoltre modifiche anche agli artt. 125, 163 e 167
c.p.c., rispettivamente relativi al contenuto degli atti di parte,
dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, prescrivendo che,
in aggiunta agli altri dati già previsti, in essi debbano essere
altresì indicati i codici fiscali delle parti e del difensore.
L'art.
4, comma 5°, del decreto legge in commento ha previsto l'aumento, nella
misura del 50%, dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee di
atti giudiziari. In sede di conversione l’aumento, originariamente
previsto per le copie senza certificazione di conformità, è stato
esteso anche alle copie con certificazione di conformità.
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il
decreto-legge
n. 194 del 30 dicembre 2009 (c.d. decreto "milleproroghe")
che stabilisce il differimento di diversi termini, principalmente tributari. In particolare,
viene prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l'adesione allo scudo fiscale
(per chi aderisce allo scudo dal 1° gennaio al 28 febbraio
2010, l’aliquota fiscale è elevata al 6%; per i mesi di marzo e
aprile al 7%) e rinviata la
pubblicazione degli studi di settore.
Il
decreto è stato quindi convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta.
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010. Tra le modifiche introdotte in
sede di conversione si segnala la nuova proroga, al 31 dicembre 2010,
della sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita
locazione, a favore degli inquilini rientranti in categorie deboli.
Sentenza della Corte
Costituzionale sulle notifiche
Con
sentenza n. 3/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede
che, nel caso di irreperibilità o di rifiuto alla ricezione della copia
di un atto, "la notifica si perfeziona, per il destinatario, con
la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento
della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa
spedizione".
La Consulta
ha ritenuto che la norma, così come interpretata dal diritto vivente,
facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario
da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui
notificato, violasse i parametri costituzionali "per il non
ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui
ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento
notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale,
invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono
essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per
l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie,
normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a
mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982".
Finanziaria 2010: modifiche alla
disciplina del contributo unificato
L'art.
1, comma 212, della Legge
Finanziaria 2010 (legge
23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2009) ha apportato una serie di modifiche alle norme del
T.U. sulle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002 n.115) in materia
di contributo unificato.
Il
legislatore pur non essendo intervenuto sugli importi del contributo
dovuto in relazione ai vari scaglioni di valore delle controversie, ne
ha previsto il versamento anche in molte ipotesi in cui in precedenza
non era dovuto.
Le
modifiche, in vigore dal 1°
gennaio 2010, possono così
riassumersi:
-
introduzione del contributo per le
opposizioni a sanzioni amministrativeex art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (nuovo comma 6 bis dell’art. 10 del
T.U. n. 115/2002);
-
estensione del contributo
unificato a tutte le procedure esecutive mobiliari (per effetto
dell'abrogazione del 4° comma dell’art. 10 del T.U. n. 115/2002),
sebbene per le procedure di valore inferiore ad euro 2.500,00 il valore
del contributo sia fissato nella misura fissa di € 30,00 anziché
in quella di € 100,00 (art. 13 comma 2° del T.U.);
-
applicazione del contributo unificato nella misura ordinaria,in base al
valore della causa, nei processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
precedentemente soggetti al contributo fisso pari ad € 103,30 (per
effetto dell'abrogazione del 4° comma dell’art. 13 del T.U.);
-
applicazione del contributo unificato nella misura ordinaria anche, precedentemente esenti
(per effetto dell'abrogazione del 5° comma dell’art. 10 del T.U.);
-
introduzione, nei giudizi di
lavoro, del contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione (art. 10, comma 6 bis del T.U.);
Si
segnala inoltre che, per effetto delle modifiche già apportate al T.U.
in materia di spese di giustizia dall'art. 67 della legge
n. 69/2009, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta
fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (art. 13 comma 2
bis T.U.). La Legge Finanziaria 2010 ha previsto tuttavia che
tale importo non sia dovuto nei giudizi di lavoro. Il comma 2 bis
dell'art. 73 del T.U. n. 115/2002, anch'esso introdotto dalla legge n.
69/2009, stabilisce inoltre che i provvedimenti della Corte di
cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.
Dal
1° gennaio 2010 la misura
del tasso degli interessi legali di cui all’art 1284 c.c. è
ridotta. dall'attuale 3%, all'1%
in ragione d’anno
(cfr. decreto
4 dicembre 2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009).
-
dicembre 2009 -
Cassa Forense: contributo
integrativo al 4%
A
decorrere dal 1°
gennaio 2010 l'aliquota del
contributo previdenziale integrativo sulle fatture emesse dagli avvocati
iscritti all'Albo o praticanti iscritti alla Cassa passa dall'aliquota
dal 2% al 4%
(comunicato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali, concernente l'approvazione della delibera adottata in data 19
settembre 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303).
Il
decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303), in attuazione dell'art. 4
della legge
4 marzo 2009, n. 15 in materia di efficienza della pubblica
amministrazione (riforma Brunetta) disciplina il ricorso per
l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici.
Il
provvedimento consente a qualunque soggetto, titolare di un interesse
giuridicamente rilevante e che risulti omogeneo per una pluralità di
utenti, di agire in giudizio, davanti al giudice amministrativo, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione
o la corretta erogazione di un servizio, qualora dalla violazione di
standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte
dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di
interessi giuridicamente rilevanti dei consumatori.
Del
ricorso e' data immediata notizia sul sito istituzionale
dell'amministrazione o del concessionario intimati ed i soggetti che si
trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono
intervenire, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di
discussione.
In
caso di accoglimento della domanda, il decreto prevede che il giudice
ordini all’amministrazione interessata di adempiere entro un congruo
termine e che la sentenza passata in giudicato venga comunicata alla
procura della Corte dei Conti e agli organismi di valutazione
della performance dei pubblici dipendenti, con l’obbligo per l’ente
di adottare i provvedimenti di competenza.
Non
è tuttavia prevista la possibilità per gli utenti di ottenere
attraverso tale forma di ricorso il risarcimento di eventuali danni
subiti.
Le
norme del decreto entreranno in vigore in termini differenziati: dal 1°
gennaio 2010 per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici
nazionali; dal 1° aprile 2010 per le amministrazioni e gli enti
pubblici non economici regionali e locali; dal 1° luglio 2010, per i
concessionari di servizi pubblici; infine, dal 1° ottobre 2010, per le
altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari
di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia
di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.
-
dicembre 2009 -
Decreto salva-leggi: normativa anteriore al 1970 che rimane in vigore
Con
il decreto
legislativo n. 179 del 1 dicembre 2009 (c.d. decreto "salva-leggi",
in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2009) sono
state individuate, in attuazione dell'art. 14 comma 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246 in materia di semplificazione e riassetto normativo, le disposizioni legislative
statali pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti
successivi, delle quali è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore
(cfr. allegato
2 al decreto)
Dal
16 dicembre 2009 le leggi non ricomprese tra quelle che il provvedimento ha individuato come
indispensabili (si tratta di circa 2.400 leggi),
né nell'elenco di cui all'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005, sono
abrogate, per effetto del comma 16 della stessa norma.
- novembre 2009 -
Nuovi servizi on line del
Giudice di Pace
E'
stato avviato in gran parte delle regioni italiane il nuovo servizio di
consultazione on line della banca dati del software ministeriale per la
gestione informatizzata dei registri del Giudice di Pace per gli affari
civili ( S.I.G.P.: sistema informatico
giudici di pace).
Attraverso
tale sito è possibile accedere ad informazioni sullo stato dei
procedimenti civili proposti innanzi al Giudice di Pace; è inoltre
compilare on line i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative,
che però, per il momento, è ancora necessario presentare personalmente
all’ufficio o spedire tramite raccomandata r.r.
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di "Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni". L'intento della riforma, che coinvolge tutte le
amministrazioni pubbliche, è quello di garantire adeguati livelli di
produttività del lavoro pubblico ed assicurare il progressivo
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico.
Decreto anti-crisi d'estate
("Tremonti-ter", scudo fiscale e altre misure)
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, ("Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali"), poi convertito
Contemporaneamente
alla legge di conversione è stato pubblicato anche il decreto-legge
3 agosto 2009, n. 103 recante "Disposizioni
correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009" (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009 n.
179), poi convertito nella legge
3 ottobre 2009 n. 141 (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2009 n. 230).
Le correzioni di maggior rilievo apportate dal decreto legge sono quelle
riguardanti lo "scudo fiscale".
l
decreto contiene numerosi interventi anti-crisi, tra i quali si
evidenziano:
-
misure a sostegno dell'occupazione: previsione di un premio
occupazionale per le aziende che utilizzano i cassaintegrati in
progetti di formazione o riqualificazione; potenziamento degli
ammortizzatori sociali; incentivi per l'avvio di attività
in forma autonoma ai destinatari di assegni di sostegno al reddito
(art. 1);
-
regolarizzazione di colf e badanti (art. 1-ter, introdotto
dalla legge di conversione);
-
misure a tutela dei risparmiatori: riduzione delle commissioni
bancarie, previsione, dal 1°/11/2009, di limiti alla data valuta e di
disponibilità effettiva per il beneficiario per il bonifici e assegni (in
particolare, la data di valuta per il beneficiario di bonifici, assegni
circolari ed assegni bancari non potrà superare, rispettivamente, uno,
uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento);
risarcimento in caso di ritardo nella procedura di surrogazione del mutuo
(art. 2);
-
riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art. 3);
-
detassazione degli utili reinvestiti in macchinari ed accelerazione dei tempi
dell'ammortamento (artt. 5-6): si tratta della terza riformulazione della
agevolazione già prevista dal d.l. 10 giugno 1994, n. 357 (c.d.
"agevolazione Tremonti") e dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 (c.d. "Tremonti-bis").
- altre misure a sostegno degli investimenti e dell'impresa: ; sistema di "Export banca" per
sostenere l'internazionalizzazione delle imprese (art. 8);
misure per garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni (art. 9); incremento delle compensazioni fiscali
(art. 10);
-
misure antievasione/elusione ed anti-frode:norme di
contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali
internazionali (artt. 12-13); scambi informativi tra le pubbliche
amministrazioni e potenziamento della riscossione (art. 15); contrasto
alle frodi in materia di invalidità civili (art. 20);
-
"scudo fiscale": possibilità di fare rientrare in Italia
capitali irregolarmente detenuti all'estero, regolarizzando la propria
posizione tributaria attraverso il versamento di una imposta straordinaria
(art.13 bis del decreto anticrisi; la disciplina è stata in più
parti modificata dal decreto legge correttivo che ha anticipato al 15/12/2009
-e non più ad aprile 2010 - il termine per l'adesione ed ampliato i
benefici premiali per il rimpatrio);
-
norme su conti pubblici, lotta agli sprechi, società pubbliche, rimborso
per azionisti e obbligazionisti Alitalia, programmazione della spesa
sanitaria (artt. 16-22);
-
numerose proroghe di termini (artt. 23 e 24), tra cui: proroga sino
al 1°/1/2010 per l'entrata in vigore della class
action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Legge
Finanziaria 2008; proroga della sospensione legali degli sfratti per le
categorie deboli sino al 31/12/2009; proroghe ad hoc per l'Abruzzo.
Disposizioni correttive al testo unico sulla sicurezza sul lavoro
Il
"Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" di cui al d.lgs 81/2008
è stato recentemente modificato ed integrato dal d.lgs.
3 agosto 2009, n. 106: le norme contenute nel cosiddetto "decreto
correttivo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto
2009, sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
È
stata approvata la legge
18 giugno 2009, n. 69, recante"Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile".Tra le altre cose il provvedimento, agli artt. 47-56, riscrive parti
fondamentali del rito civile, con l'obiettivo fondamentale di accelerare i
tempi del processo.
Le
novità sono numerose; le più rilevanti riguardano:
-
la soppressione del rito societario (restano in vita, del d.lgs.
n. 5/2003, solo le norme su arbitrato e conciliazione);
-
il ritorno al rito ordinario per le cause riguardanti i sinistri
stradali (per le quali recentemente si era prevista la soggezione al
rito del lavoro);
-
l'introduzione del nuovo "procedimento sommario di
cognizione" (nuovi art. 702 bis e segg. c.p.c.),
alternativo al rito ordinario;
- l'ampliamento
della competenza per valore del Giudice di Pace (da € 2.582,28 ad
€ 5.000,00 e da € 15.493,71 a € 20.000,00 per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di
natanti; nuova competenza per materia per le cause relative agli
interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni
previdenziali o assistenziali, alle quali tuttavia non si applica il
rito del lavoro, cfr. nuovo ult. comma art. 442);
-
l'introduzione della testimonianza scritta (nuovi art. 257 bis
c.p.c. e art. 103 bis disp. att. c.p.c.);
-
l'introduzione del vaglio di ammissibilità dei ricorsi per
Cassazione (c.d. "filtro in Cassazione");
Tra
le numerose altre novità processuali, si segnalano inoltre:
-
la necessità, a pena di decadenza, di proporre l'eccezione di
incompetenza per materia, valore e territorio nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata, con correlativa previsione di un
avvertimento nel contenuto necessario dell'atto di citazione; resta il
potere del giudice di rilevare d’ufficio l'incompetenza per materia,
per valore e per territorio inderogabile non oltre la prima udienza di
trattazione;
-
l'adozione di tutte le decisioni in materia di litispendenza,
connessione, continenza, in forma di ordinanza anziché con sentenza (e
dunque con motivazione più sintetica);
-
l'onere di contestazione “specifica” dei fatti allegati
dall’altra parte, che in difetto si riterranno provati senza
necessità di istruzione;
-
la riduzione dei termini per le riassunzioni del processo (art.
50 c.p.c.: passa da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della
causa davanti al giudice dichiarato competente in caso di pronuncia di
incompetenza; art. 305 c.p.c.: scende da 6 a 3 mesi il termine per la
prosecuzione o riassunzione del processo interrotto; art. 297 c.p.c.: 3
mesi anche per la richiesta di fissazione dell’udienza dopo la
cessazione della causa di sospensione; art. 353 c.p.c.: passa da 6 a 3
mesi il termine per la riassunzione davanti al primo giudice in caso
rinvio allo stesso da parte del giudice d'appello; art. 392 c.p.c.: da 1
anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
cassazione per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio)
e dei periodi di stasi processuale (art. 296 c.p.c.: scende
a 3 mesi anche il termine massimo che il giudice può concedere per la
sospensione su istanza delle parti, subordinatamente all'esistenza di
giustificati motivi, per una sola volta e con immediata fissazione
dell'udienza per la prosecuzione; art. 307 comma 1°: 3 mesi, anziché
un anno, per l'estinzione del processo per inattività delle parti);
-
la riduzione da un anno a 6 mesi del termine per l’esercizio
dell’impugnazione (e quindi per il passaggio in giudicato della
sentenza) ai sensi dell’art. 327;
-
le nuove previsioni in materia di regolamentazione delle spese di
lite (con la necessità di “gravi ed eccezionali ragioni”,
esplicitamente indicate nella motivazione, per la compensazione delle
spese al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, e la
previsione che il giudice, se accoglie la domanda in misura non
superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente
formulata, debba di regola condannare la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della stessa) e
di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (con la
possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al
pagamento di una somma equitativamente determinata);
-
la redazione da parte del giudice di un "calendario del processo"
(nuovo art. 81 bis disp. att. c.p.c.);
-
l'introduzione del principio del contraddittorio sulle questioni
rilevate d’ufficio dal giudice (art. 101 c.p.c.), con la
previsione che se il giudice ritiene di porre a fondamento della
decisione una questione rilevata d’ufficio debba riservare la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il
deposito in cancelleria di memorie di osservazioni;
-
la possibilità di sanatoria dei vizi che determinano la nullità
della procura al difensore e la previsione della generale
efficacia ex tunc della sanatoria dei vizi
di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o nullità della procura;
-
la generalizzazione dell'istituto della rimessione in termini (nuovo
comma 2° dell'art. 153 c.p.c.; con conseguente abrogazione dell’art.
184 bis in quanto contenente una prescrizione ormai ricompresa
nella più ampia portata della nuova disposizione generale);
-
l' accelerazione dei tempi della C.T.U. (artt. 191 e 195 c.p.c.);
-
modifiche al contenuto della sentenza, che non dovrà più
contenere la "concisa esposizione" dello svolgimento
del processo, ma solo dei motivi in fatto e in diritto della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi (artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att.);
-
la possibilità di dare pubblicità alla sentenza su testate
giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet in funzione di
riparazione del danno, compreso quello derivante per effetto di quanto
previsto all’art. 96 (art. 120 c.p.c.);
Va
segnalato anche che l'art. 54 della legge attribuisce al Governo la delega
ad adottare, entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, “uno o più decreti legislativi in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che
sono regolati dalla legislazione speciale”: si intende addivenire
alla riduzione dei molteplici riti extra-codice oggi esistenti a tre
modelli: il processo ordinario di cognizione, il processo del lavoro ed il
nuovo giudizio sommario di cui ai nuovi artt. 702 bis, ter e quater
c.p.c.
L'art.
60 concede inoltre al Governo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge
per l'adozione di norme in materia di mediazione e conciliazione in
materia civile e commerciale.
La
legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2009 ed entrerà pertanto in vigore dal 4
luglio 2009.Salvo
alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile si
applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della
legge.
Corte costituzionale: facoltatività
del risarcimento diretto
La
Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto (sentenza
19 giugno 2009 n. 180), ha stabilito che il nuovo sistema di
risarcimento diretto di cui all'art. 149 del "Codice delle
Assicurazioni" non consente di ritenere escluse le azioni già
previste dall'ordinamento in favore del danneggiato: deve dunque ritenersi
sempre ammissibile, accanto all'azione diretta contro il proprio
assicuratore, la tradizionale azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del
responsabile civile e del suo assicuratore.
La
possibilità per il danneggiato di scegliere di procedere nei confronti
del responsabile civile trova infatti fondamento nella normativa
codicistica, non esplicitamente abrogata.
Alla
sostegno della soluzione adottata dalla Corte si pongono l'esigenza di
un'interpretazione coerente della delega, dalla quale non sembra emergere
la possibilità di uno stravolgimento del sistema, ed uno dei principi
fondamentali della stessa, che è quello della “tutela dei
consumatori e più in generale dei contraenti più deboli” (art. 4,
comma 1, lettera b): appare coerente con tale finalità della legge delega
un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti
deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore
modalità di tutela.
Tabelle
Milano 2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale
Preso atto della inadeguatezza dei valori
monetari finora utilizzati nella liquidazione del danno biologico alla
luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, l'Osservatorio per la giustizia civile di
Milano ha elaborato, sulla base di nuovi criteri, le tabelle “2009” per la liquidazione del
danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica
e dalla perdita del rapporto parentale.
La
nuova tabella propone la
liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla “lesione permanente
dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale” (pregiudizio in passato liquidato a
titolo di c.d. danno biologico), e del danno non patrimoniale
ricollegabile, in via di
presunzione, alla lesione in
termini di dolore e sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).
La
tabella individua quindi una percentuale massima di aumento da
utilizzarsi per la c.d. personalizzazione del risarcimento, in
relazione alle peculiarità del caso concreto allegate e
provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, ferma restando la
possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione
a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli
illeciti.
A
far tempo dal giugno 2009 le dette tabelle sono state adottate anche dal
Tribunale di Torino.
Aggiornato il limite di reddito per il patrocino a spese dello Stato
Con
decreto
del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72), in adeguamento al rilevato aumento
dell'indice Istat dei prezzi al consumo, il limite di reddito per
l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è stato elevato da Euro
9.723,84 ad Euro 10.628,16.
-
marzo 2009 -
Le Sezioni Unite sulla competenza degli "Ausiliari del traffico"
Con
la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno risolto il noto contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per i
c.d. "Ausiliari del traffico" di rilevare o meno violazioni in
materia di sosta commesse nell’area oggetto della concessione ma
al di fuori dalle aree contrassegnate con strisce blu, aderendo
all’interpretazione più restrittiva e stabilendo quindi che: "Le
violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate
con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti
pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere
legittimamente rilevate da personale dipendente delle società
concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento".
E'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, il decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, ("Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi"), recante incentivi finalizzati
al rilancio del consumi ed al sostegno della domanda dei beni durevoli. Si
tratta del terzo decreto del Governo a sostegno dei settori industriali in
crisi.
Il
decreto prevede, in particolare:
-
nuovi incentivi al rinnovo del parco veicoli circolante e all'acquisto di
veicoli ecologici (art. 1):
a)
contributo di 1500 euro per l'acquisto di autoveicoli "Euro
4" o "Euro 5" con contestuale rottamazione del vecchio
autoveicolo (veicoli "Euro 0", "Euro 1" o "Euro
2" immatricolati fino al 1/12/1999); contributo di 1.500 euro per
l'acquisto di auto ecologiche (metano/elettrico/idrogeno) senza
rottamazione (gli incentivi sono cumulabili nel caso di acquisto di auto
ecologiche con contestuale rottamazione); ulteriori bonus per auto a
metano o ibrido con emissioni ridotte al minimo e auto a GPL;
b)
contributo di 2500 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri nuovi
a fronte di rottamazione di veicoli vecchi;contributo fino a 4000 euro per
l'acquisto di veicoli nuovi innovativi a metano/GPL/idrogeno (incentivo
cumulabile con quello previsto per la rottamazione);
c)
contributo di euro 500 per l'acquisto di motocicli nuovi fino
a 400 cc. di cilindrata di categoria "Euro 3", con contestuale
rottamazione di un vecchio motociclo di categoria "Euro 0"
oppure "Euro 1".
-
agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 2): estensione
delle agevolazioni per le ristrutturazioni degli immobili residenziali,
con previsione della detraibilità del 20% delle spese sostenute per
l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica,
apparecchi televisivi e computer destinati all'arredo delle unità
immobiliari oggetto di intervento, fino ad un massimo di 10.000 euro.
Approvato
il decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale",
successivamente convertito nella legge
28 gennaio 2009, n. 2
.
Con
tale provvedimento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia
ritenendolo di straordinaria importanza, vengono introdotte una vasta
serie di misure per fronteggiare l'attuale situazione di crisi
internazionale e sostenere l'economia: bonus per famiglie a
basso reddito; agevolazioni sui mutui prima casa a tasso variabile;
introduzione generalizzata del principio di cassa ai fini del pagamento
dell'IVA; sanzioni pecuniarie per le banche che non applicano la legge
sulla "portabilità" dei mutui; abolizione della commissione di
massimo scoperto per i correntisti il cui saldo di conto corrente risulti
a debito per meno di trenta giorni, e numerose altre misure, per un valore
di quasi 5 miliardi di euro.
Sotto
altro aspetto, devono segnalarsi inoltre, nel contesto del decreto, la
disposizione che stabilisce per pubbliche amministrazioni, società e
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
l'obbligo di dotarsi, entro un anno, di almeno una casella di posta
elettronica certificata (cfr. art. 16, comma 7° ), e le norme sulla
dematerializzazione dei documenti.
E'
stata approvata la legge
Finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303): la legge si compone di soli
4 articoli ed una serie di saldi e tabelle, rimandando per il resto alla
già approvata triennale "manovra d'estate" di cui al decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge
6 agosto 2008, n. 133.
E'
stato inoltre pubblicato il decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 207, c.d. "milleproroghe"
di fine anno (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304; decreto
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), che ha,
fra l'altro:
-
nuovamente differito, di ulteriori sei mesi, l'entrata in vigore della
disciplina sulla class action (cfr. articolo 2, comma 447, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008), rinviandola
al 30 giugno 2009;
-
prorogato al 16 maggio 2009 l'applicazione di alcune disposizioni del T.U.
sulla sicurezza sul lavoro (d.
lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
-
dicembre / febbraio 2008 -
Progetto
semplificazione normativa
Su
iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, è stato emanato
il d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 ("Misure urgenti in materia
di semplificazione normativa", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 dicembre 2008, n. 298 e convertito in legge 18 febbraio 2009
n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2009, n. 42),
che prevede l'abrogazione espressa di una serie di norme risalenti, in
vista della prossima creazione, prevista entro giugno 2009, di una banca
dati unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente (che
sarà denominata “Normattiva”).
Il
d.lgs.
22 dicembre 2008, n. 214 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
gennaio 2009, n. 11) apporta alcune modifiche ed integrazioni al d.
lgs. 21 novembre 2005, n. 286, in materia di "liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attività' di autotrasportatore".
Il
decreto, in particolare, prevede che il contratto di trasporto, da
stipularsi di regola in forma scritta, debba avere "data certa"
e debba contenere, in aggiunta alle altre indicazioni obbligatorie già
previste, anche l'indicazione dei "tempi massimi per il carico e
lo scarico della merce trasportata" (modifiche apportate all'art.
6del d.lgs. n. 286/2005 dall'art. 1 d.lgs. n. 241/2008).
Al
fine di "favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività
di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale",
viene poi istituito un documento denominato “scheda di trasporto”,
che dovrà essere compilato a cura del committente e conservato a bordo
del veicolo dal vettore. Su detto documento (i cui contenuti saranno
specificati in dettaglio da un decreto ministeriale) dovranno figurare
indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al
proprietario della merce; alla tipologia ed al peso della merce
trasportata; ai luoghi di carico e scarico della stessa. La
sua mancata o erronea compilazione esporrà a sanzioni amministrative; la
scheda potrà comunque essere sostituita dalla copia del contratto in
forma scritta di cui all'art. 6 d.lgs. n. 286/2005, o da altra
documentazione equivalente che contenga le indicazioni previste, e non sarà
necessaria per i trasporti di merce a collettame (nuovo art. 7 bis del
d.lgs. n. 286/2005, inserito dall'art. 1 d.lgs. n. 241/2008).
Infine,
il decreto ridefinisce i percorsi formativi e i requisiti di età minima
necessari per la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci e di
passeggeri (art. 2 d.lgs. n. 241/2008).
A
partire dal 12 dicembre 2008 è applicabile il Regolamento CE n.
1896/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30
dicembre 2006, L 399), che ha istituito e disciplinato il procedimento
europeo d'ingiunzione di pagamento.
La
disciplina europea è volta a "semplificare, accelerare e
ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in
materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento" nonché ad "assicurare
la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di
pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui,
nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il
riconoscimento e l’esecuzione".
L'attesa
sentenza delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale
Con
l’attesa ed importante sentenza
11 novembre 2008 n. 26972(di contenuto identico ad altre
tre sentenze depositate contestualmente, nn. 26973, 26974, 26975), le
Sezioni Unite della Cassazione hanno composto i contrasti sulla
risarcibilità del c.d. danno esistenziale e riesaminato approfonditamente
i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di
cui all’art. 2059 c.c.
Questi,
sinteticamente, i punti essenziali della decisione:
-
la Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il
danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge:
o in forza di previsione espressa (come nel caso di danno conseguente a
reato, ex art. 185 c.p.), oppure - sulla base dell'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma già introdotta dalle sentenze
gemelle n. 8827 e 8828/2003 - quando sia stato leso in modo grave un
diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
-
il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed
omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare
ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva;
-
conseguentemente, è scorretto distinguere il c.d. “danno morale ”
dagli altri danni non patrimoniali: la formula “danno morale” non
individua una autonoma sottocategoria di danno, ma semplicemente descrive,
tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, il pregiudizio
costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé
considerata.
-
non è parimenti possibile concepire come categoria autonoma quella del c.d.
"danno esistenziale”, inteso quale la perdita del fare
areddituale della persona: il pregiudizio di tipo esistenziale (cioè
attinente all'esistenza della persona) è risarcibile, come danno non
patrimoniale, solo entro i limiti segnati dall'art. 2059 c.c., e dunque
solo in caso di previsione espressa di legge o di ingiustizia
costituzionalmente qualificata dell’evento di danno; al di fuori di tali
casi non è data tutela risarcitoria.
-
va in ogni caso negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali
c.d. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero, pur
oggettivamente seri, irrilevanti per il livello raggiunto; tali limiti non
possono essere ignorati neanche nei giudizi decisi dal giudice di pace
secondo equità.
-
il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di responsabilità
contrattuale, sempre nei limiti di cui all'art.2059 c.c., e quindi o
nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando
l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona
tutelato dalla Costituzione.
-
per quanto attiene alla liquidazione del danno, il danno non
patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve
ritenersi sbagliata la prassi di liquidare, in caso di lesioni alla
persona, sia il danno biologico che quello morale, così come pure la
prassi di liquidare, nel caso di morte di un familiare, il danno morale
autonomamente da quello da perdita del rapporto parentale.
-
nel caso di danno da morte immediata (c.d. "danno
tanatologico"), il giudice potrà correttamente riconoscere e
liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica
provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo
breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in
consapevole attesa della fine; resta ferma la non risarcibilità del danno
per la perdita della vita e la risarcibilità del danno biologico per la
perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo
apprezzabile.
-
il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di
diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza;
la prova può fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però
l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere
l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Privacy:
codice per avvocati e investigatori e semplificazione degli adempimenti
In
data 6 novembre 2008, il Garante della privacy ha varato un codice
che prescrive gli obblighi di deontologia e buona condotta da
osservarsi nel trattamento di dati personali da parte di avvocatie
investigatori privati per "svolgere investigazioni difensive o
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso
di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di
conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un
eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione".
Il
codice - approvato dal Consiglio nazionale forense, dall'Organismo
unitario dell'avvocatura italiana e da altre associazioni di categoria -
verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1°
gennaio 2009.
Da
segnalare anche il provvedimento emanato dal Garante della Privacy
il 27 novembre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287
del 9 dicembre 2008, che, in attuazione dell'art. 34 comma 1 bis
del Codice Privacy, inserito dalla legge
n. 133/2008 ("manovra d'estate"), prevede modalità
semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza
contenute nel disciplinare tecnico allegato al Codice, in relazione ai
trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili
da piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.
Estesa a due anni la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di
assicurazione
Può
essere utile segnalare che nell'ambito della legge
27 ottobre 2008 n. 166, di conversione del d.l.
28 agosto 2008 n.134 ("Disposizioni urgenti in materia di
ristrutturazione di grandi imprese in crisi", vale a dire il c.d.
decreto Alitalia), e precisamente con l'art. 3, comma 2 ter, è
stato modificato l'art. 2952, 2° comma, c.c., portando da uno a
due anni il termine di prescrizione dei diritti nascenti dal
contratto di assicurazione (diversi da quello al pagamento delle rate di
premio, per il quale resta in vigore il termine di prescrizione annuale
previsto dal 1° comma). Il secondo comma della citata disposizione
codicistica ora recita: "Gli altri diritti derivanti dal contratto
di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda".
La
modifica non è retroattiva: il nuovo termine di prescrizione biennale
opererà con riferimento a tutte quelle situazioni contrattuali per le
quali il termine di prescrizione annuale precedentemente in vigore non sia
ancora decorso alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 28
ottobre 2008.