STUDIO LEGALE FANELLI

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NOVITA'

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NORME VARIE  


2008

giugno / agosto 2008 -

  Disposizioni urgenti per sviluppo e semplificazione (c.d. "manovra d'estate")

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed approvato dal Consiglio dei Ministri nell'ambito di una più vasta manovra finanziaria volta a promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie.

Le nuove norme interessano settori disparati; tra le molte novità, si segnalano:

- Art. 19.  Abolizione dal 1° gennaio 2009 dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro;

- Art. 20.  Trattamento di malattia versato dai datori di lavoro: esonero dalla contribuzione;

- Art. 21.  Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al d.lgs. n. 368/2001; in particolare, viene precisato che l’apposizione del termine è consentita anche se le ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;

- Artt. 22 e 23.  Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio e alla disciplina del contratto di apprendistato di cui al d. lgs. 276/2003;

- Art. 29.  Privacy: semplificazione degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali (cfr. nuovo art. 34 comma 1 bis del Codice Privacy);

- Art. 31.  Validità decennale della carta d'identità, con applicazione immediata ai documenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto;

- Art. 32.  Antiriciclaggio: ripristinato il tetto di 12.500 euro per pagamenti in  contanti e assegni non trasferibili; abrogate le norme del d.l. 223/2006, convertito con legge 248/2006, che prevedevano il pagamento del compenso ai professionisti solo con sistemi di pagamento tracciabili;

- Art. 33.  Abolito l'adempimento fiscale della presentazione degli "elenchi clienti e fornitori".

- Art. 36.  Class action: entrata in vigore prorogata dal 29 giugno 2008 al 1° gennaio 2009;

- Art. 38.  "Impresa in un giorno": semplificazione degli adempimenti per l'avvio delle attività imprenditoriali;

- Artt. 39 e 40.  Istituzione del"Libro unico del lavoro" e semplificazione degli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; abrogazione della legge n.188/2007 sulle dimissioni volontarie mediante moduli ministeriali; Ripristino della disciplina del lavoro intermittente già prevista dal d.lgs. n. 276/2003 ("legge Biagi")

- Art. 41.  Modifiche e precisazioni nella disciplina sull'orario di lavoro di cui al d lgs. n. 66/2003;

- Art. 50.  Processo civile: sostituzione del 1° comma dell'art. 181 c.p.c. (non più solo la cancellazione della causa dal ruolo ma immediata estinzione del processo in caso di mancata comparizione alla prima udienza ed a quella successiva fissata dal Giudice); la nuova norma processuale si applica ai giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008 (cfr. disposizioni transitorie art. 56);

- Art. 51.  Processo civile: comunicazioni e notificazioni per via telematica;

- Art. 53.  Processo del lavoro: modificazioni degli artt. 421 e 429 c.p.c. (il Giudice del lavoro, nel pronunciare la sentenza, non solo deve dare lettura del dispositivo, ma deve anche esporre la motivazione della decisione; in caso di particolare complessità della controversia deve fissare un termine nel dispositivo, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza); la nuova norma trova applicazione nei giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008 (cfr. disposizioni transitorie art. 56);

- Artt. 54 e 55.  Accelerazione del processo amministrativo e tributario; improponibilità della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del giudizio amministrativo ai sensi della c.d. "Legge Pinto", se non sia stata presentata istanza di prelievo;

- Artt. 69 e segg.  Norme relative ai dipendenti pubblici; giro di vite su assenze per malattia e permessi;

- Art. 81.  Misure fiscali: c.d."Robin tax", addizionale Ires del 5,5% per le imprese petrolifere, con divieto di traslare l'onere della maggiore imposta sui prezzi al consumo; card alimentare (cfr.anche D.M. 27 febbraio 2009); norme fiscali relative a banche e assicurazioni, stretta sulle Coop; misure antievasione.

La legge di conversione ha apportato limitate modifiche, tra le quali si segnala l'introduzione di una modalità semplificata di trasferimento delle quote di S.r.l., senza più obbligo di atto notarile (art. 36). Come di regola, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Sul "Libro unico del lavoro":

Sul trasferimento delle quote di S.r.l.:


-  maggio / luglio 2008 -

  Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Sono entrate in vigore il 29 maggio 2008  disposizioni contenute nel decreto legge 27 maggio 2008, n. 93,  recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie",ora convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008).  

In particolare, il decreto prevede: 

- Art. 1: esenzione dall'ICI sull'abitazione principale, a partire da giugno 2008 (quindi già dalla prossima scadenza); l'esclusione non riguarda le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9), per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti; 

- Art. 2: detassazione degli straordinari e dei premi di produttività: nel periodo 1° luglio- 31 dicembre 2008, in via sperimentale, per i dipendenti del settore privato con un reddito non superiore a 30.000 euro e per un importo massimo di 3.000 euro, l'aliquota d'imposta sarà fissata al 10%;

- Art. 3:  rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, i cui criteri saranno stabiliti in un'apposita convenzione con l'ABI. 

2007

- dicembre 2007/ gennaio 2008 -

   Antiriciclaggio

E' entrato in vigore il 29 dicembre 2007 il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007).

Per quanto di interesse per gli avvocati, il campo di applicazione della disciplina resta il medesimo rispetto a quanto previsto nelle precedenti normative antiriciclaggio: ai sensi dell'art. 12, comma 1°, gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per conto dei propri clienti: "compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi".

Da segnalare altresì che, per effetto del decreto, dal 1° gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare. L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio verrà svolta dall’"Unità di Informazione Finanziaria" istituita presso la Banca d'Italia. 

Normativa di riferimento e materiali utili:

Vedi anche gli ulteriori materiali in ARCHIVIO


- dicembre 2007 -

  

Modifica del tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2008 la misura del tasso degli interessi legali di cui all’art 1284 c.c. è fissata al 3 % in ragione d’anno (cfr. decreto 12 dicembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007).


- novembre 2007 -

   Nuove tutele per risparmiatori ed investitori

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 262 del 2005 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"), il Governo ha emanato il d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007.

 Il decreto prevede l’istituzione, presso la CONSOB, di una "Camera di conciliazione e di arbitrato" per la risoluzione delle controversie insorte fra risparmiatori ed  intermediari finanziari in materia di violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza gravanti su questi ultimi. Viene inoltre introdotto, per il caso che emerga l'inadempimento dell'intermediario, un sistema di indennizzo in favore di risparmiatori ed investitori nonché l'istituzione di un apposito fondo di garanzia. 

La nuova disciplina entrerà in vigore il 14 novembre 2007. I criteri per la determinazione dell'indennizzo saranno stabiliti dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.


 

- agosto / ottobre 2007-

Decreto "Bianchi": modifiche al Codice della Strada

Con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 ("Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", c.d. Decreto Bianchi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 ed in vigore dalla medesima data, il Governo ha modificato il Codice della Strada, prevedendo, in particolare, l'inasprimento delle sanzioni previste per le violazioni considerate di maggior rischio per la sicurezza sulle strade (guida senza patente, superamento dei limiti di velocità, uso di telefoni cellulari, guida in stato di ebbrezza da alcool e da stupefacenti).

Il decreto è stato convertito, con lievi modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007.


- febbraio / giugno 2007 -

   Secondo pacchetto liberalizzazioni  ("Bersani bis")

E' entrato in vigore il 2 febbraio 2007 il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7  recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", approvato dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 25 gennaio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, ed ora convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007).

Il decreto prevede numerosi interventi in settori eterogenei; tra i principali si segnalano:

-    Telefonia,  servizi televisivi e internet (art. 1): eliminata la scadenza delle carte prepagate ed il costo di ricarica; libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

-    Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale (art. 2)

-    Trasparenza della pubblicità delle tariffe aeree (art. 3)

-    Assicurazioni (art. 5) : abolita la figura dell'agente monomandatario in tutto il ramo-danni; possibilità per l'assicurato di recedere annualmente dal contratto, se pluriennale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni;  trasparenza sulle tariffe R.C.A. e obbligo per l'assicurazione di mantenere al cliente che stipula un contratto nuovo per la seconda auto o a seguito di un'interruzione della copertura assicurativa la classe di merito indicata dall'ultimo attestato di rischio 

-    Mutui (artt. 6-7-8): semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca accessoria a mutui immobiliari; divieto di penale per estinzione anticipata; portabilità del mutuo e surrogazione 

-    Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa, applicabile a decorrere dal 3 aprile 2007  (art. 9)

-    Libero accesso alle attività di parrucchiere ed estetista, pulizia e disinfezione, facchinaggio, autoscuola, guida e accompagnatore turistico (art. 10).

-    Misure in materia di autoveicoli (art. 14): estensione dei contributi e benefici già previsti dalla legge Finanziaria 2007 in caso di rottamazione senza sostituzione di "veicoli per il trasporto promiscuo" (contributo pari al costo della demolizione, nei limiti di 80 euro, e rimborso abbonamento al trasporto pubblico - art. 1 commi 224 e 225 legge Finanziaria 2007) a tutti gli "autoveicoli" (cfr. art. 54 C.d.S.) Euro 0 ed Euro 1; esclusione di tali benefici in caso di acquisto di altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione.

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PORTABILITA' DEI  MUTUI: 

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cancellazione d'ufficio dell'ipoteca

Saranno operative a partire al 2 giugno le disposizioni contenute nell’art. 13, commi 8 sexies e seguenti del secondo decreto Bersani, dirette a semplificare il procedimento di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui immobiliari: l'ipoteca verrà cancellata d'ufficio senza oneri per il debitore, a seguito di semplice comunicazione dell'estinzione del debito da parte del creditore alla Conservatoria.

Dal sito dell'Agenzia del Territorio: 


2006

 -   ottobre /dicembre  2006 -

              Finanziaria 2007 e decreto fiscale

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 la legge Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) .

Con la legge 24 novembre 2006, n. 286 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006) era già stato  convertito - con modificazioni - il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006) con il quale il Governo ha anticipato parte delle misure della Finanziaria, in particolare  in materia di lotta all'evasione, studi di settore, prelievo sulle successioni, catasto e sviluppo.

Dal sito ALTALEX: 


- settembre 2006 -

     Corte di Giustizia UE: 

                 illegittimo il regime italiano di detraibilità IVA sui veicoli aziendali.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 14 settembre 2006  (causa C-228/05: Stradasfalti c/ Agenzia delle Entrate di Trento) ha dichiarato illegittima la normativa in vigore in Italia dal 1979 in materia di detrazione dell'IVA sulle autovetture, che, in deroga al diritto di detrazione dell'imposta previsto della sesta direttiva Iva 77/388/CE, prevede l’indetraibilità dell’imposta sulle spese (acquisto di auto e spese accessorie, quali carburante, manutenzione, etc.) relative a veicoli aziendali non utilizzati per i fini principali dell’impresa.

La deroga al diritto di detrazione dell'imposta era stata giustificata da motivi congiunturali, in base all'articolo 17, par. 7, della sesta direttiva; poiché però le limitazioni sono state mantenute ininterrottamente fino ad oggi, la Corte ha ritenuto che abbiano assunto carattere strutturale e permanente e che, conseguentemente, sia stata violata la direttiva.

La Corte non ha inoltre accolto la richiesta dello Stato italiano di limitare la retroattività della decisione, ritenendo che, stanti le costanti segnalazioni di segno negativo ricevute da parte del Comitato Europeo sull’IVA, non potesse sussistere un legittimo affidamento dello Stato nella conformità al diritto comunitario della misura in questione: pertanto saranno ammissibili le domande di rimborso dei contribuenti.

Il Governo è prontamente intervenuto, con decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258 ("Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA", in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006), convertito, con modificazioni nella legge 10 novembre 2006, n. 278 (

Esclusa in ogni caso la possibilità di detrazione e di compensazione, vengono individuate due procedure:

  1. Rimborso forfettario, senza onere di prova dell'inerenza. I contribuenti dovranno presentare istanza in via telematica a pena di decadenza entro il 20 ottobre 2007 utilizzando uno specifico modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate (il termine, originariamente previsto al 15 aprile, è stato prorogato dapprima al 20 settembre 2007, e successivamente di un ulteriore mese, fino a sabato 20 ottobre 2007, con automatico slittamento della scadenza a lunedì 22 - cfr.

  2. Rimborso analitico, nella misura che il contribuente ritiene spettante. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, in quanto ritengono di avere diritto a una percentuale di detrazione maggiore di quella proposta dall'Agenzia, ovvero per coloro che non presentano l'istanza secondo il modello di cui sopra entro il previsto termine, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore, presentando apposita istanza ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 546/92.


-   luglio / agosto 2006  -

Decreto "Bersani" sulle "liberalizzazioni"

Nel contesto di un pacchetto di misure a tutela del "Cittadino - consumatore", il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno u.s., ha approvato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" -  Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153) contenente disposizioni finalizzate alla liberalizzazione di diversi settori presentate dal Ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani.

Tale decreto, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n.186.

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Gli interventi relativi alle ATTIVITA' PROFESSIONALI:

L'art. 2 del decreto dispone, con riferimento alle attività professionali, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

a)  la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 

(le disposizioni deontologiche ed i codici di autodisciplina dovranno essere adeguati, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007; in caso di mancato adeguamento, a decorrere da tale data le norme in contrasto con quanto previsto dal decreto saranno in ogni caso nulle)

b)  il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c)  il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. 

In sede di conversione gli interventi relativi alle ATTIVITA' PROFESSIONALI (art. 2) sono stati così modificati :

a)  è stata mantenuta l'abrogazione  delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; si specifica che "il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale" e che "nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali".

Il comma 3° dell'articolo 2233 del codice civile è stato così sostituito: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

b)  è stata mantenuta l'abrogazione del divieto, anche parziale, svolgere pubblicità circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, con la specificazione che la pubblicità consentita deve avere carattere "informativo" e avvenire "secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine".

c)  è stata, infine, mantenuta l'abrogazione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società, che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati sotto la propria personale responsabilità e inoltre che "l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo".

Materiali e commenti sulle riforme relative alla professione forense:

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    Alcuni fra i principali interventi relativi ad ALTRI SETTORI:

-    Attività commerciali (art. 3): aboliti gli obblighi di iscrizione a registri e i requisiti di abilitazione; abolite altresì le distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio e le limitazioni all'assortimento merceologico offerto. Liberalizzazione della produzione del pane (art. 4).

-    Farmaci (art. 5) quelli da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali, purché in una parte del locale ben definita e distinta dagli altri reparti e con l’assistenza di un farmacista laureato ed iscritto al relativo ordine.

-    Taxi (art. 6):  liberalizzazione del sistema delle licenze con abolizione del divieto di cumulo delle stesse; possibilità per i Comuni di bandire concorsi pubblici e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica.

-    Passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (art. 7): abolito l'obbligo dell'atto notarile nel caso di passaggio di proprietà di automobili, moto e barche; si prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

-    Assicurazione R.C.A. (art. 8): abolita la figura dell'agente monomandatario e la vendita in esclusiva delle polizze assicurative. 

-    Conti correnti bancari (art. 10): si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali debba essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni; entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il correntista ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura. Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate tali saranno inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore. Le variazioni dei tassi di interesse dipendenti da modifiche stabilite dalla BCE dovranno operare contestualmente e in pari misura sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.

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La legge di conversione contiene inoltre  misure fiscali e di contrasto dell’evasione e dell'elusione.

In particolare, per quanto interessa i professionisti, è stata confermata la previsione dell''obbligo per gli esercenti arti e professioni di cui al comma 1° dell'art. 19 d.P.R. n. 600/73 di utilizzare conti correnti bancari o postali per versarvi le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e prelevare quelle occorrenti per il pagamento delle spese (art. 35 comma 12). 

I professionisti non potranno inoltre ricevere in contanti compensi superiori a 1000 euro (così inizialmente, poi il limite scenderà a 500 euro e quindi a 100 euro; cfr. art. 35 commi 12 e 12 bis). I compensi di importo superiore al limite si potranno ricevere solo mediante strumenti finanziari tracciabili: assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico.

 Decorrenze dei limiti di tracciabilità, come modificate dalla FINANZIARIA 2007 (cfr. sopra):   

l'obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

•  1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (prima 30.6.2007); 

•  500,00 euro, dall’1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2009 (prima 30.6.2008); 

•  100,00 euro, dall’1.7.2009 (prima 1.7.2008


aprile 2006

Regolamento antiriciclaggio

E' stato pubblicato in Gazzetta il regolamento attuativo in materia di obblighi antiriciclaggio in capo ai liberi professionisti (Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, 3 febbraio 2006, n.141 - "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite" -  Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82 - suppl. ord. n. 86)

Il regolamento prevede a carico dei professionisti:

  1. Obblighi di identificazione (artt. 3- 4):  il professionista deve identificare il cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale, qualora essa abbia ad oggetto operazioni di valore superiore a €. 12.500, anche frazionate, oppure operazioni di valore indeterminato o non determinabile.

  2. Obblighi di conservazione (artt. 5 -8): negli stessi casi, il professionista deve riportare i dati relativi al cliente e la descrizione sintetica della prestazione professionale nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio.

  3. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (artt. 9 - 12): il professionista deve tempestivamente segnalare all'unità di informazione finanziaria le operazioni sospette.

Il regolamento entra in vigore il 22 aprile.  Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano  in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento; tuttavia, nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista deve provvedere entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione (art. 13).

Alcune guide applicative:

Software 


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