Il
Consiglio Nazionale Forense, con delibera
del 12 giugno 2008, n. 15, ha apportato modifiche ad alcuni
articoli del Codice deontologico forense, al fine di adeguarli ai
rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel
corso dell'audizione del 18 aprile 2008 per quanto ritenuto possibile
mantenendo fermi i principi fondanti della professione.
Le
novità introdotte riguardano le modalità dell'informazione, i
rapporti con la stampa e con il Consiglio dell'Ordine, gli accordi
sulla definizione del compenso; in particolare, sono stati modificati:
-
Art. 17 bis: si è
specificato che l'apertura di siti web da parte dell’avvocato deve
essere comunicata al Consiglio dell’Ordine "tempestivamente";
-
Art. 18: per il caso di tenuta di rubriche
fisse su organi di stampa o in trasmissioni televisive, non è più
richiesto il preventivo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine,
sostituito dalla semplice previa comunicazione;
-
Art. 24.4: alla previsione dell’obbligo di
comunicazione della costituzione di associazioni e dell’apertura
di studi e recapiti sono state premesse le parole “ai fini
della tenuta degli albi”;
-
Art. 45: si è precisato che in caso di di
pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi (patto di quota lite) resta fermo il principio dell’art.
2233 c.c.
E'
entrato in vigore il 29 dicembre 2007 il d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007).
Per
quanto di interesse per gli avvocati, il campo di applicazione della
disciplina resta il medesimo rispetto a quanto previsto nelle precedenti
normative antiriciclaggio: ai sensi dell'art. 12, comma 1°, gli
obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per
conto dei propri clienti: "compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti
nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili
o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari
alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5)
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti,
trust o soggetti giuridici analoghi".
Da
segnalare altresì che, per effetto del decreto, dal 1° gennaio 2008 l’Ufficio
Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate
dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti
giuridici di cui l’UIC è titolare. L’attività di prevenzione e
contrasto al riciclaggio verrà svolta dall’"Unità di
Informazione Finanziaria" istituita presso la Banca d'Italia.
Il Consiglio Nazionale Forense ha
disciplinato con
regolamentole modalità attuative dell’obbligo deontologico,
gravante su tutti gli avvocati iscritti all’Albo, di competenza e di formazione
permanente (artt. 12 e 13 Codice Deontologico).
Il
nuovo sistema prevede, a carico degli avvocati, l'obbligo di conseguire
un numero minimo di crediti formativi nel corso di un periodo di
valutazione triennale (almeno 90 crediti formativi nel triennio, di cui
almeno 20 in ogni singolo anno); i crediti saranno assegnati a fronte dello svolgimento di varie
attività di aggiornamento e approfondimento delle conoscenze e delle
competenze professionali. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo
e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito
costituiscono illecito disciplinare.
Il
regolamento per la formazione professionale continua entrA in vigore
a partire dal 1° settembre 2007; il primo periodo di valutazione
decorre dal
1° gennaio 2008.
La
disciplina transitoria prevede
che nel primo triennio i crediti formativi da conseguire siano ridotti a
50
(e a 20 abbia a compiere entro il 1°/9/ 2008 il quarantesimo anno
d’iscrizione all’albo), col minimo di 9
crediti per il primo anno
formativo, di 12
per il secondo e di 18
per il terzo, e con l'obbligo di acquisire almeno 6 crediti nel triennio
in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.
A
seguito della seduta dal 16 dicembre 2006, con delibera del 18 gennaio
2007, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le modifiche
al Codice Deontologico necessarie per l’adeguamento alle novità in
materia di organizzazione e svolgimento della professione previste dalla legge
n. 248/2006, c.d. legge Bersani (eliminazione dei vincoli tariffari minimi;
eliminazione del divieto di pubblicità; apertura alle società professionali;
abolizione del divieto di patto quota lite).
Le
principali modifiche riguardano:
-
art.
10 - Dovere di indipendenza: abrogato il canone che stabiliva il divieto
di stipulare con soggetti che esercitano il recupero crediti di patti attinenti
a detta attività;
-
artt.
17 e 17 bis - Informazioni sull'attività professionale: pur a
seguito dell'abolizione del divieto di pubblicità per il professionista,
si specifica che l'informazione professionale deve in ogni caso rispondere a
criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato
dal competente Consiglio dell'Ordine. Le prescrizioni riguardanti mezzi e
contenuti dell'informazione professionale sono rimaste sostanzialmente
invariate.
-
art.
19 - Divieto di accaparramento di clientela: per ragioni di
coordinamento sono stati spostati in questa sede il divieto di offerta di prestazioni
professionali al domicilio, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e il
divieto di offerta di prestazioni personalizzate, già previsti all'art. 17 bis.
-
art.
45 - Accordi sulla definizione del compenso: eliminazione il
divieto di patto di quota lite, è ora consentito all’avvocato pattuire
con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, fermo il divieto di cui all’articolo 1262 c.c.(che stabilisce
il divieto per gli avvocati di rendersi concessionari dei diritti sui quali
è sorta la contestazione nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni) e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività
svolta.
Nel
contesto di un pacchetto di misure a tutela del "Cittadino -
consumatore", il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno u.s.,
ha approvato il decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 ("Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale" - Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153)
contenente disposizioni finalizzate alla liberalizzazione di diversi settori presentate dal
Ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi
Bersani.
Tale
decreto, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è
stato convertito, con modificazioni, nella legge
4 agosto 2006 n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto
2006, n.186.
Gli interventi relativi alle
ATTIVITA' PROFESSIONALI:
L'art.
2 del decreto dispone, con riferimento alle attività professionali,
l'abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
(le disposizioni deontologiche ed
i codici di
autodisciplina dovranno essere adeguati, anche con l'adozione di misure a
garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1°
gennaio 2007; in caso di mancato adeguamento, a decorrere da tale data le norme in contrasto con quanto previsto
dal decreto saranno in ogni
caso nulle)
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il
prezzo delle prestazioni;
c)
il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può
partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.
In
sede di conversione gli
interventi relativi alle ATTIVITA' PROFESSIONALI (art. 2) sono stati
così modificati :
a) è stata mantenuta l'abrogazione delle disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe
fisse o minime e il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; si
specifica che "il giudice provvede alla liquidazione delle spese di
giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale" e che
"nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o
base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività
professionali".
Il
comma 3° dell'articolo 2233 del codice civile è stato così sostituito: "Sono
nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali".
b)
è stata mantenuta l'abrogazione del divieto, anche parziale, svolgere pubblicitàcirca i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, con
la specificazione che la pubblicità consentita deve avere carattere "informativo"
e avvenire "secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine".
c)
è stata, infine, mantenuta l'abrogazione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può
partecipare a più di una società, che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente
indicati sotto la propria personale responsabilità e inoltre che "l'oggetto
sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo".
Materiali
e commenti sulle riforme relative alla professione forense:
Sentenza
5 dicembre 2006 dalla Corte di Giustizia UE (casi riuniti C-94/04 E
C-202/04) sulla legittimità della previsione di tariffe forensi minime
inderogabili, se giustificata da motivi di interesse pubblico quali la
tutela dei destinatari dei servizi legali e la buona amministrazione della
giustizia.
La
legge di conversione contiene inoltre misure fiscali e di contrasto dell’evasione
e dell'elusione.
In
particolare, per quanto interessa i professionisti, è stata confermata la
previsione dell''obbligo per gli esercenti arti e professioni di cui al
comma 1° dell'art. 19 d.P.R. n. 600/73 di utilizzare conti correnti bancari
o postali per versarvi le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e
prelevare quelle occorrenti per il pagamento delle spese (art. 35 comma
12).
I
professionisti non potranno inoltre ricevere in contanti compensi superiori a
1000 euro (così inizialmente, poi il limite scenderà a 500 euro e quindi a 100
euro; cfr. art. 35 commi 12 e
12 bis). I compensi di importo superiore al limite si potranno ricevere
solo mediante strumenti finanziari tracciabili: assegni non trasferibili,
bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento
elettronico.
Decorrenze dei limiti di tracciabilità,
come modificate dalla FINANZIARIA
2007 (cfr. sopra):
l'obbligo
di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:
•
1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (prima 30.6.2007);
•
500,00 euro, dall’1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2009 (prima
30.6.2008);
E'
stato pubblicato in Gazzetta il regolamento attuativo in materia diobblighi
antiriciclaggio in capo ai liberi professionisti (Decreto
Ministero dell'economia e delle finanze, 3 febbraio 2006, n.141 - "Regolamento
in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a
fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di
revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto
dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività illecite" - Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n.
82 - suppl. ord. n. 86)
Il
regolamento prevede a carico dei professionisti:
Obblighi
di identificazione (artt. 3- 4): il professionista deve identificare
il cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale, qualora
essa abbia ad oggetto operazioni di valore superiore a €. 12.500, anche
frazionate, oppure operazioni di valore indeterminato o non determinabile.
Obblighi
di conservazione (artt. 5 -8): negli stessi casi, il professionista deve
riportare i dati relativi al cliente e la descrizione sintetica della
prestazione professionale nell'archivio dedicato alla raccolta e
conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio.
Obbligo
di segnalazione di operazioni sospette (artt. 9 - 12): il professionista
deve tempestivamente segnalare all'unità di informazione finanziaria le
operazioni sospette.
Il
regolamento entra in vigore il 22 aprile.
Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in
relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico
dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento; tuttavia, nel caso di
rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito
prima dell'entrata in vigore del regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi
da tale data, il libero professionista deve provvedere entro quest'ultimo
termine agli obblighi di identificazione e conservazione (art. 13).
Il
Consiglio Nazionale Forense ha approvato, nella seduta del 27 gennaio 2006,
alcune modifiche
al codice deontologico, con innovazioni in
particolare per quanto riguarda le informazioni sull'attività professionale
(art. 17), i rapporti con la stampa (art. 18), il dovere di colleganza (art.
22), la richiesta di pagamento (art. 43), l'assunzione di incarichi contro ex
clienti (art. 51), l'arbitrato (art. 55) e le elezioni forensi (art. 57).
Da
rilevare, in materia di informazione sull'attività professionale,
l'inasprimento del divieto di pubblicità per il professionista con riferimento
al sito web, che non potrà contenere in alcun modo riferimenti
commerciali e pubblicitari, né mediante indicazione diretta, né tramite banner
o pop-up. Si vieta così non solo la pubblicità on line a
favore dell'avvocato ma anche la pubblicità fatta dall'avvocato a vantaggio di
terzi.
Processo
civile telematico:
E' in fase di sperimentazione in
una serie di sedi-pilota il progetto per lo sviluppo del "Processo civile
telematico" (d.P.R.
13 febbraio 2001 n. 123) che si pone
l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti
esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai
processi civili.
Servizio
PolisWeb: permette agli avvocati l'accesso tramite internet alle
informazioni di pertinenza contenute nei registri di cancelleria,
assicurando un elevato livello di privacy e sicurezza. Il servizio, attivo
in via sperimentale a Bologna, è in corso di attivazione a Torino, dove è
per ora consultabile, gratuitamente, tramite i terminali del Tribunale.