STUDIO LEGALE FANELLI

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NOVITA'

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NORME INERENTI LA PROFESSIONE FORENSE


2008

 - giugno 2008 -

  Modifiche al Codice deontologico forense  

Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 12 giugno 2008, n. 15, ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Codice deontologico forense, al fine di adeguarli ai rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso dell'audizione del 18 aprile 2008 per quanto ritenuto possibile mantenendo fermi i principi fondanti della professione.

Le novità introdotte riguardano le modalità dell'informazione, i rapporti con la stampa e con il Consiglio dell'Ordine, gli accordi sulla definizione del compenso; in particolare, sono stati modificati:

- Art. 17 bis:  si è specificato che l'apertura di siti web da parte dell’avvocato deve essere comunicata al Consiglio dell’Ordine "tempestivamente";

- Art. 18: per il caso di tenuta di rubriche fisse su organi di stampa o in trasmissioni televisive, non è più richiesto il preventivo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine, sostituito dalla semplice previa comunicazione;

- Art. 24.4:  alla previsione dell’obbligo di comunicazione della costituzione di associazioni e dell’apertura di studi e recapiti sono state premesse le parole “ai fini della tenuta degli albi”;

- Art. 45: si è precisato che in caso di di pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi (patto di quota lite) resta fermo il principio dell’art. 2233 c.c.


2007

- dicembre 2007/ gennaio 2008 -

  Antiriciclaggio

E' entrato in vigore il 29 dicembre 2007 il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007).

Per quanto di interesse per gli avvocati, il campo di applicazione della disciplina resta il medesimo rispetto a quanto previsto nelle precedenti normative antiriciclaggio: ai sensi dell'art. 12, comma 1°, gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per conto dei propri clienti: "compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi".

Da segnalare altresì che, per effetto del decreto, dal 1° gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare. L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio verrà svolta dall’"Unità di Informazione Finanziaria" istituita presso la Banca d'Italia. 

Normativa di riferimento e materiali utili:

Vedi anche gli ulteriori materiali in ARCHIVIO


-  gennaio/ settembre 2007  -

 

  Formazione professionale continua

Il Consiglio Nazionale Forense ha disciplinato con regolamento le modalità attuative dell’obbligo deontologico, gravante su tutti gli avvocati iscritti all’Albo, di competenza e di formazione permanente (artt. 12 e 13 Codice Deontologico). 

Il  nuovo sistema prevede, a carico degli avvocati, l'obbligo di conseguire un numero minimo di crediti formativi nel corso di un periodo di valutazione triennale (almeno 90 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 20 in ogni singolo anno); i crediti saranno assegnati a fronte dello svolgimento di varie attività di aggiornamento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare. 

 Il regolamento per la formazione professionale continua entrA in vigore a partire dal 1° settembre 2007; il primo periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio 2008.  

La disciplina transitoria prevede che nel primo triennio i crediti formativi da conseguire siano ridotti a 50 (e a 20 abbia a compiere entro il 1°/9/ 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo), col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, e con l'obbligo di acquisire almeno 6 crediti nel triennio in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.


2006

-  dicembre 2006  -

Modifiche al Codice deontologico forense 

A seguito della seduta dal 16 dicembre 2006, con delibera del 18 gennaio 2007, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le modifiche al Codice Deontologico necessarie per l’adeguamento alle novità in materia di organizzazione e svolgimento della professione previste dalla legge n. 248/2006, c.d. legge Bersani (eliminazione dei vincoli tariffari minimi; eliminazione del divieto di pubblicità; apertura alle società professionali; abolizione del divieto di patto quota lite).

Le principali modifiche riguardano:

-   art. 10 - Dovere di indipendenza: abrogato il canone che stabiliva il divieto di stipulare con soggetti che esercitano il recupero crediti di patti attinenti a detta attività;

-   artt. 17 e 17 bis - Informazioni sull'attività professionale: pur a seguito dell'abolizione del divieto di pubblicità per il professionista, si specifica che l'informazione professionale deve in ogni caso rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Le prescrizioni riguardanti mezzi e contenuti dell'informazione professionale sono rimaste sostanzialmente invariate. 

-   art. 19 - Divieto di accaparramento di clientela: per ragioni di coordinamento sono stati spostati in questa sede il divieto di offerta di prestazioni professionali al domicilio, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e il divieto di offerta di prestazioni personalizzate, già previsti all'art. 17 bis. 

-   art. 45  - Accordi sulla definizione del compenso: eliminazione il divieto di patto di quota lite, è ora consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cui all’articolo 1262 c.c.(che stabilisce il divieto per gli avvocati di rendersi concessionari dei diritti sui quali è sorta la contestazione nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni) e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.


-   luglio / agosto 2006  -

Decreto "Bersani" sulle "liberalizzazioni"

Nel contesto di un pacchetto di misure a tutela del "Cittadino - consumatore", il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno u.s., ha approvato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" -  Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153) contenente disposizioni finalizzate alla liberalizzazione di diversi settori presentate dal Ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani.

Tale decreto, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n.186.

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Gli interventi relativi alle ATTIVITA' PROFESSIONALI:

L'art. 2 del decreto dispone, con riferimento alle attività professionali, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

a)  la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 

(le disposizioni deontologiche ed i codici di autodisciplina dovranno essere adeguati, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007; in caso di mancato adeguamento, a decorrere da tale data le norme in contrasto con quanto previsto dal decreto saranno in ogni caso nulle)

b)  il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c)  il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. 

In sede di conversione gli interventi relativi alle ATTIVITA' PROFESSIONALI (art. 2) sono stati così modificati :

a)  è stata mantenuta l'abrogazione  delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; si specifica che "il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale" e che "nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali".

Il comma 3° dell'articolo 2233 del codice civile è stato così sostituito: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

b)  è stata mantenuta l'abrogazione del divieto, anche parziale, svolgere pubblicità circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, con la specificazione che la pubblicità consentita deve avere carattere "informativo" e avvenire "secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine".

c)  è stata, infine, mantenuta l'abrogazione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società, che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati sotto la propria personale responsabilità e inoltre che "l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo".

Materiali e commenti sulle riforme relative alla professione forense:

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La legge di conversione contiene inoltre  misure fiscali e di contrasto dell’evasione e dell'elusione.

In particolare, per quanto interessa i professionisti, è stata confermata la previsione dell''obbligo per gli esercenti arti e professioni di cui al comma 1° dell'art. 19 d.P.R. n. 600/73 di utilizzare conti correnti bancari o postali per versarvi le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e prelevare quelle occorrenti per il pagamento delle spese (art. 35 comma 12). 

I professionisti non potranno inoltre ricevere in contanti compensi superiori a 1000 euro (così inizialmente, poi il limite scenderà a 500 euro e quindi a 100 euro; cfr. art. 35 commi 12 e 12 bis). I compensi di importo superiore al limite si potranno ricevere solo mediante strumenti finanziari tracciabili: assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico.

 Decorrenze dei limiti di tracciabilità, come modificate dalla FINANZIARIA 2007 (cfr. sopra):   

l'obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

•  1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (prima 30.6.2007); 

•  500,00 euro, dall’1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2009 (prima 30.6.2008); 

•  100,00 euro, dall’1.7.2009 (prima 1.7.2008


aprile 2006

Regolamento antiriciclaggio

E' stato pubblicato in Gazzetta il regolamento attuativo in materia di obblighi antiriciclaggio in capo ai liberi professionisti (Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, 3 febbraio 2006, n.141 - "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite" -  Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82 - suppl. ord. n. 86)

Il regolamento prevede a carico dei professionisti:

  1. Obblighi di identificazione (artt. 3- 4):  il professionista deve identificare il cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale, qualora essa abbia ad oggetto operazioni di valore superiore a €. 12.500, anche frazionate, oppure operazioni di valore indeterminato o non determinabile.

  2. Obblighi di conservazione (artt. 5 -8): negli stessi casi, il professionista deve riportare i dati relativi al cliente e la descrizione sintetica della prestazione professionale nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio.

  3. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (artt. 9 - 12): il professionista deve tempestivamente segnalare all'unità di informazione finanziaria le operazioni sospette.

Il regolamento entra in vigore il 22 aprile.  Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano  in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento; tuttavia, nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista deve provvedere entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione (art. 13).

Alcune guide applicative:

Software 


febbraio 2006

Modifiche al Codice deontologico forense

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, nella seduta del 27 gennaio 2006, alcune modifiche al codice deontologico, con innovazioni in particolare per quanto riguarda le informazioni sull'attività professionale (art. 17), i rapporti con la stampa (art. 18), il dovere di colleganza (art. 22), la richiesta di pagamento (art. 43), l'assunzione di incarichi contro ex clienti (art. 51), l'arbitrato (art. 55) e le elezioni forensi (art. 57).

Da rilevare, in materia di informazione sull'attività professionale, l'inasprimento del divieto di pubblicità per il professionista con riferimento al sito web, che non potrà contenere in alcun modo riferimenti commerciali e pubblicitari, né mediante indicazione diretta, né tramite banner o pop-up. Si vieta così non solo la pubblicità on line a favore dell'avvocato ma anche la pubblicità fatta dall'avvocato a vantaggio di terzi.


 Processo civile telematico: 

E' in fase di sperimentazione in una serie di sedi-pilota il progetto per lo sviluppo del "Processo civile telematico" (d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123) che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili.


Aggiornamento imposta di bollo

Dal 1° giugno 2005  l'importo delle marche da bollo "ordinarie" passa da €. 11,00  a €. 14,62 .

La marca da €. 1,29 passa a €. 1,81

(decreto ministeriale 24 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005)


Contributo unificato per gli atti giudiziari:

Importi introdotti con legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005), in vigore dal 1° gennaio 2005:


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