STUDIO LEGALE FANELLI

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NOVITA'

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PROCEDURA CIVILE   


2008

giugno / agosto 2008 -

  Disposizioni urgenti per sviluppo e semplificazione (c.d. "manovra d'estate")

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed approvato dal Consiglio dei Ministri nell'ambito di una più vasta manovra finanziaria volta a promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie.

Le nuove norme interessano settori disparati; tra quelle riguardanti il processo civile si segnalano:

- Art. 36.  Class action: entrata in vigore prorogata dal 29 giugno 2008 al 1° gennaio 2009;

- Art. 50.  Processo civile: sostituzione del 1° comma dell'art. 181 c.p.c. (non più solo la cancellazione della causa dal ruolo ma immediata estinzione del processo in caso di mancata comparizione alla prima udienza ed a quella successiva fissata dal Giudice); la nuova norma processuale si applica ai giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008 (cfr. disposizioni transitorie art. 56);

- Art. 51.  Processo civile: comunicazioni e notificazioni per via telematica;

- Art. 53.  Processo del lavoro: modificazioni degli artt. 421 e 429 c.p.c. (il Giudice del lavoro, nel pronunciare la sentenza, non solo deve dare lettura del dispositivo, ma deve anche esporre la motivazione della decisione; in caso di particolare complessità della controversia deve fissare un termine nel dispositivo, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza); la nuova norma trova applicazione nei giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008 (cfr. disposizioni transitorie art. 56);  

- Artt. 54 e 55.  Accelerazione del processo amministrativo e tributario; improponibilità della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del giudizio amministrativo ai sensi della c.d. "Legge Pinto", se non sia stata presentata istanza di prelievo.


- maggio 2008 -

  Illegittimità costituzionale del nuovo art. 4 legge div. (competenza) 

Con sentenza 23 maggio 2008, n. 169, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell'art. 4, comma 1°, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo risultante a seguito della recente riforma (e cioè come sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza"

Nel riformulare tale norma, la novella del 2005 aveva fissato nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in particolare individuando quali criteri, inderogabili e successivi, la competenza del "tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio". 

Dunque, in tutti i casi in cui i coniugi avessero avuto una residenza comune, il giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultava essere il tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi in cui, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti avesse alcun rapporto con quel luogo. Per tali ragioni, l'individuazione di tale criterio di competenza viene ritenuto dalla Consulta "manifestamente irragionevole".


2006

marzo 2006

Novità nelle cause di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 la legge 21 febbraio 2006, n.102, recante "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", approvata dal Parlamento in data 9 febbraio 2006.

Il provvedimento interviene a modificare alcuni articoli del codice penale e del codice della strada, inasprendo il quadro delle sanzioni applicabili, e introduce nuove disposizioni di carattere processuale per assicurare un più celere svolgimento dei processi in materia. 

 Di rilievo in tal senso appare la previsione di cui all'art. 3 (Disposizioni processuali), a norma della quale: "Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile", ovvero le norme sul processo del lavoro. La norma tuttavia dà adito a dubbi interpretativi; in particolare, il testo non chiarisce se il rito del lavoro si applichi anche alle controversie innanzi al Giudice di Pace Inoltre, non è prevista alcuna norma transitoria, e non è  chiaro, quindi, se le disposizioni debbano essere applicate alle cause di risarcimento presentate dalla data di entrata in vigore, oppure a tutti i procedimenti in corso.

Altra importante novità introdotta dall'art. 5, che modifica il testo dell'art. 24 della legge n. 990/69 (legge peraltro già  abrogata dal recente d. lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni), è la possibilità da parte del giudice civile o penale, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, di assegnare al danneggiato una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 % della presumibile entità del liquidando risarcimento.

Alcuni commenti alla riforma:


marzo 2006

Riforma delle esecuzioni mobiliari

E' stata approvata in via definitiva la legge 24 febbraio 2006 n. 52 di "riforma delle esecuzioni mobiliari" (pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006) le cui norme entreranno in vigore il 1° marzo 2006 unitamente alla riforma del processo civile.

La riforma della procedura esecutiva fa perno sul "dovere di collaborazione"  posto a carico del debitore, inteso quale specificazione processuale del principio di correttezza di cui all'art. 1175 del codice civile. In applicazione di tale principio si è previsto che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, l’ufficiale giudiziario debba invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori; la riforma estende la sanzione penale già prevista dall'art. 388 c.p. al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che omette di rispondere all'invito nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Rilevanti novità riguardano la scelta delle cosa da pignorare. L'ufficiale giudiziario potrà farsi assistere da un esperto stimatore. Viene eliminato l'obbligo dell'ufficiale di eseguire preferibilmente il pignoramento sulle cose indicate dal debitore: la scelta dovrà cadere sulle cose "di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà". Cade anche il divieto di pignoramento di beni strumentali alla professione, che potranno  essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito, e senza alcun limite per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Interessante inoltre la disposizione che prevede che, nel pignoramento presso terzi, la dichiarazione di cui all’articolo 547, al di fuori dei casi di cui all’articolo 545, commi 3° e 4° (pignoramento di stipendi, salari o altre indennità dovute in forza del rapporto di lavoro) venga comunicata dal terzo al creditore procedente a mezzo raccomandata.


febbraio 2006

Nuove norme in materia di processo di cassazione e arbitrato. 

 Nella riunione del 22 dicembre 2005 il Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega prevista dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. "decreto competitività"), ha approvato il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006).

Quanto al primo aspetto, la finalità dell’intervento normativo del Governo è quella di recuperare e valorizzare la  tradizionale funzione nomofilattica che l’ordinamento giudiziario attribuisce alla Corte di cassazione, prevedendo, tra l'altro,  in attuazione di uno dei principi della delega legislativa, il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite (con possibilità di discostarsene con ordinanza motivata).

Per quanto invece attiene al secondo aspetto, il Governo realizza con questo provvedimento una riforma complessiva dell’intera disciplina dell’arbitrato.

La riforma entrerà in vigore il 2 marzo 2006 (nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale); l'art. 27 del decreto prevede in merito alla disciplina transitoria.


2005

dicembre 2005

 Nuovo processo civile: la riforma in vigore dal 1° MARZO 2006 

Slitta di due mesi l’entrata in vigore delle nuove norme sul processo civile.

 Il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga con decreto legge n. 271 del 30  dicembre 2005 ("Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre 2005), al fine di consentire agli operatori i necessari approfondimenti per una corretta applicazione delle novità introdotte.


dicembre 2005

Approvati interventi correttivi alla riforma del processo civile.

Con la legge 28 dicembre 2005 n. 263 ("Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209)  il Parlamento, accogliendo alcuni suggerimenti espressi dagli operatori del diritto, ha apportato importanti  interventi correttivi alle  modifiche alle norme del codice di procedura civile introdotte con la legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (c.d. "decreto competitività").

Informazioni e materiali utili: 


maggio 2005

Riforma del processo civile.

Con la legge 14 maggio 2005 n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (c.d. "decreto competitività") sono state introdotte importanti modifiche alle norme del codice di procedura civile, la cui definitiva entrata in vigore, più volte differita, è prevista per il 1° marzo 2006.


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